INTERROGAZIONE PARLAMENTARE di Frédérique Ries (ALDE) alla Commissione.
Le normative tutelano l’acquirente e il venditore in caso di difetti dei beni e dei prodotti venduti. Lo stesso vale per gli equidi e per le transazioni di cui essi sono oggetto. Se generalmente i vizi occulti possono portare all’annullamento di una compravendita, tra le cause principali che concorrono alla nullità vi sono senza dubbio i vizi redibitori.
Nel mondo equestre, le compravendite avvengono spesso verbalmente e coinvolgono le parti interessate attraverso un mutuo consenso. La procedura amministrativa ha inizio solo successivamente. Il cavallo consegnato deve essere privo di difetti. Ingannare l’acquirente relativamente alle qualità sostanziali del cavallo può portare alla dichiarazione di nullità della vendita e al pagamento di un’indennità da parte del venditore, contro il quale può anche essere intrapresa un’azione penale.
Un vizio occulto è un difetto atto a rendere il cavallo inadeguato all’utilizzo al quale l’acquirente intendeva destinarlo.
In presenza di un vizio occulto, il venditore risulta responsabile poiché lo si ritiene in possesso delle competenze necessarie a individuare tutti i difetti (eccezion fatta per i vizi riscontrabili esclusivamente attraverso esami particolarmente approfonditi). Ogni vizio taciuto da parte del venditore sarà considerato dall’esperto un difetto celato all’acquirente.
Le normative nazionali in proposito sono divergenti. In Belgio, in virtù di un regio decreto dell’11 gennaio 2009, la morva e l’anemia infettiva degli equidi sono gli unici vizi redibitori nelle compravendite di cavalli, asini e muli. In Francia, l’elenco dei vizi redibitori include l’immobilità, l’enfisema polmonare, il corneggio cronico (sibilo, rantolo o cornage), i tic, la zoppìa pregressa o intermittente, l’uveite episodica e l’anemia infettiva. Nel Granducato di Lussemburgo si annovera altresì la scabbia. Una delle conseguenze di simili differenze tra le legislazioni è la presenza sul mercato di cavalli che non possono essere venduti nei paesi limitrofi. L’interrogante ritiene che, malgrado tale situazione, sarebbe utile procedere alla redazione di un elenco di tutte le malattie ritenute vizi redibitori, considerata la possibilità di dimostrare attraverso test scientifici e legalmente affidabili il carattere oggettivo di tali malattie.
Avvocato del Foro di Bologna, Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Bologna, ha frequentato Master specialistici in fisiologia veterinaria e anatomia patologica del cavallo nonchè corsi specializzanti in materia assicurativa (branche infortuni e R.C.T.). Amazzone esperta, si dedica con passione e dedizione alla disciplina del dressage da anni.