Il cavallo, al pari di uno yacht, entra fra gli elementi denotanti una capacità contributiva superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati.
Di Avv. Virginia Polidori
E’ oramai da qualche tempo che serpeggia, fra gli appassionati di cavalli, e a maggiore ragione tra i proprietari di questo meraviglioso animale, una subdola domanda: “ma cosa dovremo fare con il nuovo redditometro? Che…ci tocca di pagare anche per fare una passeggiata?”
I dubbi sono legittimi: svolgendo una opera di recupero normativo, ho reperito l’allegato 1 al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 17/05/2005, n° 18189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06/06/2005, n° 129.
L’allegato individua fra gli indici presuntivi di reddito “i cavalli”; all’art. 1 di codesto provvedimento specifica che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita’ contributiva (c.d. «redditometro»), verranno valutati con riferimento alla disponibilita’ dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.”
Scorrendo l’elenco dei beni, al numero 8 troviamo i nostri amici nitrenti:
8.Cavalli da corsa o da equitazione.
8.1- Cavalli mantenuti in proprio:
Cavalli da corsa Euro 6.618,91 – coefficiente 7
Cavalli da equitazione Euro 4.412,61 – coefficiente 6
8.2 – Cavalli a pensione:
Cavalli da corsa Euro 13.237,82 – coefficiente 7
Cavalli da equitazione Euro 7.354,35 – coefficiente 6
Il redditometro considera il cavallo, al pari di uno yacht, fra gli “elementi denotanti una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati”.
Questo vale, indifferentemente, per i cavalli mantenuti in proprio e per quelli in pensione, e senza tenere in nessuna considerazione la differenza fra il cavallo da reddito e il cavallo che svolge una funzione socialmente rilevante quando è d’affezione o da riabilitazione (ippoterapia).
Spesso il proprietario possiede cavalli che non fanno gare, non sono destinati alla macellazione, non producono alcun reddito, semmai richiedono assistenza e cure per le quali si rinuncia ad altre spese, mettendo al primo posto il bene del cavallo.
Il redditometro cade in errore anche dove considera il mantenimento di un cavallo a fine carriera, malato o solo da diporto, molto più oneroso di quello che in realtà è per chi lo detiene a casa propria e quindi presume un reddito superiore a quello dichiarato.
La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, ma di certo non sono mancate le critiche, prima fra tutti quella della S.I.V.E. che, alla fine del mese di Settembre 2010, ha inviato una missiva ai Ministri Tremonti e Galan e al Sottosegretario Francesca Martini, parlando di “sconfitta per la tutela degli equidi” e chiedendo che il cavallo sia tolto dagli indicatori nel nuovo redditometro in preparazione all’Agenzia delle Entrate.
I nuovi elementi entrano nel paniere dei beni sotto controllo dal Fisco
La maggior parte degli elementi preso come riferimento dal fisco sono sempre gli stessi ai quali se ne aggiungono altri talvolta curiosi.
Ai fini della ricostruzione del reddito dovremo prendere per esempio questi principali beni come la le autovetture, autocicli, moto, motorini, e finanche roulotte possedute (specificandone se a benzina o a gasolio, la potenza espressa in cavalli fiscali HP, la data di immatricolazione ed il costo sostenuto ed il periodo di disponibilità del bene in quanto rileva ai fini della ricostruzione del reddito imponibile su cui pagare le tasse ed eventuali sanzioni).
Possesso di abitazioni specificandone la zona di ubicazione, la disponibilità, se è una casa secondaria dove si soggiorna per andare in vacanza specificandone anche qui se se ne ha la piena disponibilità o si è in affitto o si ha solo un diritto reale come la nuda proprietà.
Poi dovremmo dichiarare eventuali contributi versati alle colf, badanti a tempo pieno o parziale anche collaboratori familiari specificando se sono conviventi o no in modo da quantificare l’esborso minimo richiesto ed il reddito che per il fisco è necessario avere sulla base di stime per avere una donna di servizio o colf o badante.
Poi dovremmo dichiarare se siamo in possesso di imbarcazioni o natanti, barche e barchette specificando se sono a vela o a motore con stazza superiore o inferiore alle 50 tonnellate evidenziando anche qui la disponibilità, la lunghezza e la data di immatricolazione e se sono prese in locazione solo periodi stagionali (inferiore ai tre mesi).
Sotto l’occhio anche le spese sostenute per eventuali assicurazioni morte, salute,ecc specificando l’importo del premio di polizza annuo pagato, ma anche possesso di azioni e movimentazioni finanziarie (in questo caso però servono più a noi che al fisco per poter ricostruire in quanto spesso questi redditi sono già tassati).
Arriviamo anche al possesso di cavalli con le specifiche di cui sopra.
A questo aggiungeremo anche la presenza di frequentazioni di centri benessere, o anche l’iscrizione a circoli sportivi esclusivi, ma anche semplici viaggi turistici. Entreranno nel redditometro anche le rette scolastiche dei figli al fine della rideterminazione del reddito imponibile. Insomma tutto!!!
(D.L. 31 maggio 2010, n° 78)
La normativa è stata trasfusa nella LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 (in Suppl. ordinario n. 174 alla Gazz. Uff., 30 luglio, n. 176). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica.
A metà ottobre 2010, il ministro Mancuso, rispondendo ad una interrogazione, fa presente che il Fisco continua a considerare gli animali una fonte di gettito e a penalizzarne il possesso. Infatti, fa rientrare il possesso di un cavallo da corsa e da equitazione fra gli elementi denotanti una capacità contributiva superiore a quella espressa dai redditi dichiarati. Questo vale, indifferentemente, per i cavalli mantenuti in proprio e per quelli in pensione, per quelli bisognosi di cure e sotto osservazione sanitaria, e senza tenere in nessuna considerazione la differenza fra il cavallo da reddito e il cavallo che svolge una funzione socialmente rilevante quando è d’affezione o da riabilitazione (ippoterapia).
I proprietari e gli allevatori mantengono i cavalli con redditi assolutamente inferiori a quelli richiesti, contribuendo così al sostegno e allo sviluppo del settore, soprattutto per lo sviluppo delle razze equine autoctone e locali e di tutto l’indotto. Individuare come soggetti di accertamento i proprietari che hanno regolarmente identificato il proprio animale rappresenta, un criterio iniquo che paradossalmente favorisce i proprietari che hanno agito in spregio all’obbligo di identificazione e registrazione nell’anagrafe nazionale equina.
Si chiede che vengano assunte iniziative, anche normative, per un azzeramento dei criteri fiscali che sottendono all’attuale redditometro, correggendo l’anacronistica visione secondo cui il possesso responsabile del cavallo è un indicatore di ricchezza.
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Avvocato del Foro di Bologna, Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Bologna, ha frequentato Master specialistici in fisiologia veterinaria e anatomia patologica del cavallo nonchè corsi specializzanti in materia assicurativa (branche infortuni e R.C.T.). Amazzone esperta, si dedica con passione e dedizione alla disciplina del dressage da anni.