Cosa succede se un cavaliere, come dire “inspiegabilmente”, cade e riporta danni fisici di più o meno grave entità? Ce lo spiega con simpatia e ironia la nostra esperta Avv. Virginia Polidori
Urge la primavera e con i primi caldi rispuntano gli ippofili caduti in letargo nel periodo invernale. Purtroppo l’equitazione è considerato da molti uno sport per non dire, ahimè un passatempo, legato alla bella stagione: ecco quindi che basta una domenica di sole e temperatura mite per riscaldare il John Wayne, che è in noi, che ha sonnecchiato tutto l’inverno e ora sente il bisogno di ritrovare la sua cavalcatura.
Il problema che andremo ad analizzare sotto il profilo giuridico concerne le avventure, o meglio disavventure, dei cavalieri della domenica, di coloro cioè che non hanno mai appoggiato il fondo schiena su di un cavallo, o se lo hanno fatto si è trattato di una sporadica esperienza che però non mancano di magnificare, insomma avranno sì e no fatto un giretto della durata di un’ora o due in fila indiana in qualche struttura improvvisata ed ecco, si presentano alla stregua di grandi cavalieri cui Franke Sloothaak fa un baffo. Gli uomini sono poi peggio delle donne: devono comunque esaltare le loro doti atletiche di maschio dominante, dopo tutto siamo in primavera, la stagione, per antonomasia, degli amori e delle conquiste!
Non ho intenzione di entrare nel merito di queste comiche comitive che si presentano nei vari circoli ippici vantando pregressi agonististici di livello olimpico: basta guardarli per capire il programma che ci offriranno: bermuda, infradito, bandana, occhiali da sole fascianti: penso che Caprilli si rivolterebbe nella tomba!
Ma cosa succede se uno di questi prodi cavalieri, come dire “inspiegabilmente”, cade e riporta danni fisici di più o meno grave entità? Partiamo dal presupposto che si tratti di un Circolo Ippico non troppo pignolo e fiscale che abbia messo in sella, sui propri destrieri, cavalieri non muniti di autorizzazione alcuna a montare.
Il codice civile in materia è categorico:
2052. Danno cagionato da animali. — Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Ecco che la Cassazione corre in aiuto e ci illumina:
“L’attività di equitazione svolta all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore (n.d.r. potrebbe anche essere una guida equestre), con cavalli collaudati ed addestrati ad essere montati da persone non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali della equitazione, non può, in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose di cui all’art. 2050 cod. civ. — salvo l’accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell’attività equestre — ed è, pertanto, soggetta, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso.
Tale responsabilità si fonda non su di un comportamento o un’attività del proprietario (o di chi si serve dell’animale), ma su un’attività dell’animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale, ciò che dà ragione anche della inversione dell’onere della prova: all’attore compete solo di provare la esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. — Cass. 23-11-98, n. 11861, rv. 521021.
Cerchiamo di capire cosa la Cassazione ha voluto indicare con questa pronuncia: se un cavaliere, nel corso della passeggiatina campestre, cade e riporta danni fisici comprovati, la responsabilità ricade, in prima battuta, sul proprietario dell’animale (nel nostro caso il Circolo) ed è sufficiente dimostrare il nesso causale tra danni riportati e comportamento del cavallo, a meno che non si riesca a delineare la fattispecie del caso fortuito.
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l’art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell’animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenzanella custodia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito: nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso, ma l’onere di fornire la relativa prova liberatoria resta comunque a carico del proprietario.
Attenzione dunque!
Mi rivolgo soprattutto ai Circoli Ippici improvvisati: stipulate una polizza assicurativa che copra i danni a cose e persone.
E voi cavalieri della domenica rammentate che il cavallo è un animale con sue sensazioni, carattere e reazioni, non una bicicletta con freni e acceleratore! Patente, casco e prudenza…ne va della vostra salute!
Avvocato del Foro di Bologna, Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Bologna, ha frequentato Master specialistici in fisiologia veterinaria e anatomia patologica del cavallo nonchè corsi specializzanti in materia assicurativa (branche infortuni e R.C.T.). Amazzone esperta, si dedica con passione e dedizione alla disciplina del dressage da anni.