Buongiorno,
da qualche anno ho preso in fida un cavallo in un maneggio che frequentavo già da un pò di tempo. L’accordo VERBALE era che avrei pagato un tot al mese, le spese di mascalcia e le eventuali spese veterinarie ed, ovviamente, avrei usato SOLO IO il cavallo. Il proprietario però pretende, nel caso gli servisse il cavallo per passeggiate, di poterlo fare montare a chiunque. Io ho quindi chiesto che, almeno, mi venisse detto preventivamente per non rischiare di arrivare in maneggio e non trovare il cavallo. In varie occasioni il cavallo è stato usato SENZA che mi venisse nemmeno detto, l’ho scoperto per caso sentendolo dire da amici o vedendo che il cavallo era sporco. Proprio sabato si è verificata una di queste occasioni ed il proprietario, quasi seccato che l’avessi ‘beccato’ mi ha chiesto, testuali parole: ‘allora che guadagno ho da quel cavallo?’..gli ho fatto notare che ogni mese pago una pensione e da anni pago maniscalco veterinario e vaccini!! Tenga anche presente che solo la sella è del maneggio, qualsiasi altro accessorio, dalla bardatura al grasso per gli zoccoli alle spazzole, sono di mia proprietà. Detto tutto questo Le volevo chiedere un consiglio su come comportarmi in futuro e quali diritti posso fare valere. Io voglio che il cavallo venga montato solo ed esclusivamente da me.
Grazie, Daniela.
- Ospite ha scritto 12 anni fa
Gentilissima Daniela … da quello che lei mi scrive non riesco a capire se si tratta di Fida o di Mezza Fida … quindi mi limiterò a chiarirLe che :
– per Fida si intende l´utilizzo del cavallo ad un solo affidatario per tutti i giorni della settimana … il quale si prende in carico il mantenimento (completo) del cavallo attraverso una scrittura privata ben definita (anche se non del tutto "rigida" – Lo schema potrà essere adattato alle specifiche situazioni e modificarsi per farlo meglio aderire alla realtà da regolamentare) che vada a mettere in chiaro diritti e doveri dell´affidante (proprietario) e dell´affidatario (Lei ) …
– per Mezza Fida invece si intende l´affidamento parziale del cavallo da parte del proprietario ad un terzo per alcuni giorni stabiliti … il quale (terzo) provvederà a montare ed accudire in sua vece e solo in quei giorni il cavallo affidatogli in cambio di una quota del mantenimento (di solito il 50% delle spese mensili totali – comprensive cioè di mascalcia e veterinaria – che devono essere sostenute dal proprietario)
Concludo il mio intervento chiarendo che è fuori da ogni accordo sia di Fida che di Mezza Fida l´idea di un guadagno da parte dell´affidatario nei confronti dell´affidante … presumo infatti che il cavallo sia all´interno di una scuderia che sarà sicuramente registrata come Associazione Sportiva Dilettantistica – ossia non a scopo di lucro – e che la quota da Lei versata (in toto – Fida – o parzialmente – Mezza Fida -) contribuisce al mantenimento del cavallo in Fida/Mezza Fida legato alla sua posizione di socio o a quella del proprietario … altrimenti si tratta di attività commerciale e va dichiarata dal proprietario perché soggetta a tassazione (si tratta infatti di attività commerciale !?!).
È evidente che non esiste un contratto o una scrittura che possa contemplare tutte le possibili evenienze della vita, ma la redazione di una disciplina di principio, con specifica indicazione di diritti e doveri, faciliterà la risoluzione dei contrasti e potrà anche evitarne l’insorgenza, prevenendoli. È comunque opportuno che nella redazione della scrittura sarà bene indicare con chiarezza poche ma ben comprensibili regole, che rappresentino i diritti e gli obblighi ai quali le parti si sono volute effettivamente impegnare, evitando indicazioni generiche o assoggettabili a personali interpretazioni.
Pur consigliando di rivolgersi alla dott.ssa Avv. Virginia Polidori – Esperto Risponde per casi su leggi e assicurazioni … Quando si concede in fida o in mezza-fida un cavallo è utile firmare una scrittura privata di questo tipo per regolamentare le attività connesse alla cura del cavallo, alle spese e alle eventuali responsabilità che possono insorgere.
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI FIDA
La Sig.ra/il Sig. ……………………(affidante) nata/o a ……… il ……………… e residente a …………… in via …………………………………
Il Sig./la Sig.ra ………………………… (affidatario) nato/a a …………… il ……………… e residente a ………………in via …………………………………………
Premesso che
La Sig.ra/il Sig. ……………è affidante di un cavallo di nome ………… di razza ……………… di anni ………………
Il valore del cavallo viene consensualmente indicato in € …………………
Tutto ciò premesso (le premesse formano parte integrante e imprescindibile del presente contratto) e ritenuto, le parti convengono che:
l´affidante concede all´affidatario l´utilizzo del cavallo di cui in premessa, e ciò in via esclusiva ai seguenti patti e condizioni:
– il cavallo verrà utilizzato esclusivamente per l´uso di lavoro in piano, piccoli salti e passeggiate.
– l´affidatario potrà utilizzare il cavallo durante il periodo di validità del presente contratto;
– nell´uso egli sarà tenuto ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia rispettando l´animale, consentendogli il giusto riposo e comunque non sottoponendolo a fatiche eccessive che potrebbero menomarlo o danneggiarlo;
– in caso di necessità di mezzi di correzione o punizione, gli stessi dovranno essere proporzionati al fatto in sé e comunque non eccessivi, né crudeli o ripugnanti.
– la durata del presente accordo è stabilita per un anno , decorre da …………… e termina il ……………
– l´affidante dichiara che il cavallo è immune da vizi o difetti che lo rendano inidoneo all´uso cui è destinato;
– l´affidatario dichiara di avere constatato, avendo montato il cavallo, quanto sopra e di aver trovato il soggetto in buona salute, in condizioni di idoneità all´uso per il quale deve essere adibito e che lo stesso è di suo gradimento, ma avrà comunque diritto ad un mese di prova. Se nel mese di prova l´affidatario riscontrasse malori, vizi o difetti nel cavallo, dovrà essere risarcito della somma pattuita da questo contratto e restituire il cavallo all´affidante.
– L´affidatario rimarrà responsabile per qualsiasi fatto che arrechi danno a terzi; ma non è responsabili di danni arrecati da altri, come il furto;
– L´affidatario non è responsabili della morte del cavallo causata da fattori naturali o straordinari come la fuga dell´animale;
– le spese di custodia, mantenimento, mascalcia e veterinaria, ordinarie e straordinarie, rimarranno a totale carico dell´affidatario, che dichiara di assumere a proprio carico ogni altra spesa eventuale necessaria e/o utile per la vita, la salute e l´efficienza del cavallo;
– La pulizia del cavallo, con particolare riferimento al piede, rimarrà interamente a carico del cavaliere che dovrà eseguirla o farla eseguire a perfetta regola d´arte e dovrà comunque adottare tutti quegli accorgimenti necessari e utili per la salute del cavallo e la sua perfetta efficienza. Il box o il paddock ove il cavallo sarà ricoverato e custodito dovrà essere confortevole, sufficientemente ampio ed adeguato, protetto da intemperie e calore, governato e rigovernato quotidianamente;
– l´affidatario corrisponderà a titolo di compenso per l´utilizzo del cavallo la somma di € ………………… entro il giorno ………………… di ciascun anno all´affidante;
– per ogni danno subito dal cavallo a causa dell´affidatario vale il risarcimento indicato in premessa e consensualmente accettato dalle parti;
– al termine del presente contratto l´affidatario dovrà o restituire immediatamente il cavallo in perfetto stato di salute o rinnovare suddetto contratto. Qualsiasi sintomo di malessere, vizi o difetti manifestati dal cavallo dopo la restituzione da parte dell´affidatario, non è collegato a quest´ultimo. L´affidante avrà il diritto di visitare e ispezionare il cavallo, e comunque sorvegliare sull´esatto adempimento degli obblighi assunti dall´affidatario, senza limitazioni;
– L´affidatario ha il diritto di poter restituire il cavallo all´affidante in qualsiasi momento della durata del contratto con un preavviso di 15gg.
– L’affidante può annullare il contratto con un preavviso di 15gg, ma se la causa è la vendita di suddetto cavallo, l’affidatario ha la priorità d’acquisto sullo stesso. Il prezzo del cavallo non può superare il suo valore, riportato nella premessa. Se la causa dell´annullamento del contratto non è la vendita dell´animale, l´affidante dovrà risarcire all´affidatario una somma pari hai mesi non utilizzati da quest´ultimo in percentuale alla somma di compenso pattuita.
Ai sensi e per gli effetti dell´art. 1341 del codice civile le parti dichiarano di avere letto attentamente il contratto che precede e di approvarlo in ogni sua parte.
Luogo e data …………………………
L´affidante ……………………………
L´affidatario ……………………………
Nella speranza di esserLe stato d´aiuto porgo distinti saluti. Alfredo Gatto
- Alfredo Gatto ha risposto 12 anni fa
La ringrazio per la risposta molto esauriente. Per una maggiore completezza di informazioni chiederò un parere anche alla Dott.ssa Avv. Polidori.
Grazie, Daniela.
- Ospite ha risposto 12 anni fa
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