come si può inizare l’attività dell’allevatore di cavalli??
tutte le norme, procedure e licenze che si devono avere.
e lo stesso per aprire un ippodromo.
grazie..
- Ospite ha scritto 12 anni fa
Salve … la sua richiesta è abbastanza generica … mi sembra di capire che a lei interessi il mondo allevatoriale legato all corse !?! Comunque sia esistono le Associazioni di categoria ( ANAC … su tutte) a cui potersi rivolgere . Li troverà le risposte cbe cerca. Resto a sua disposizione e porgo distinti saluti. Alfredo Gatto
- Alfredo Gatto ha risposto 12 anni fa
se voglio aprire un allevamento avendo già dei cavalli, come posso fare?
- Ospite ha risposto 12 anni fa
… come le ho scritto precedentemente la sua richiesta è generica ma allo stesso tempo complessa nella sua risposta … cercherò quindi di essere diretto nella speranza di soddisfarla in toto o in parte … parte prima l’allevatore :
Rientra nella categoria di attività agricola, con l´iscrizione nell´apposita sezione, l´allevamento degli animali da lavoro .
Per avviare un´attività di allevamento di animali sono necessarie:
– Autorizzazione rilasciata dal Comune per la vendita di prodotti agricoli
– Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
– Domanda di attribuzione del numero di partita iva
– Apertura di una posizione contributiva e previdenziale presso l’Inps
– Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail
– Sottoposizione a vigilanza veterinaria tutti quegli impianti speciali adibiti al concentramento di animali (sia come allevamento che come semplice detenzione; per le stalle ecc.) e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive.(legge 320/54 )
È inoltre ampiamente consigliata dal legislatore ( articolo 18-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973) la tenuta di un registro contabile nel quale annotare tutte le operazioni di carico e scarico degli animali allevati. Tale registro diventa obbligatorio se l´allevamento supera le dimensioni stabilite dall’articolo 32 del D.P.R. 917/1986. Il registro di carico e scarico deve contenere, per ciascuna specie allevata, i seguenti dati ed elementi:
1) data dell’operazione;
2) natura dell’operazione di carico;
3) natura dell’operazione di scarico;
4) quantità dei capi caricati e scaricati;
5) data di inizio del ciclo;
6) data di termine del ciclo.
Allego la normativa nazionale
– Direttiva UE 17 aprile 1972, n. 72/159 – Relativa all’ammodernamento delle aziende agricole
– Direttiva UE 17 aprile 1972, n. 72/160 – Concernente l’incoraggiamento alla cessazione dell’attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture
– Direttiva UE 17 aprile 1972, n. 72/161 – Concernente l’informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell’agricoltura
– L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 – Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura
– D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
– D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38
– Decreto 20 aprile 2006 – Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2005-2006, ai sensi degli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Prassi
• C.M. n.150 del 1° dicembre 1978
• R.M. n. 9/601 del 29 maggio 1979
• C.M. n. 19 del 10 luglio 1979
• R.M. n. 362304 del 30 giugno 1986
• C.M. n. 11/9/358 del 10 aprile 1991
• R.M. n. 445885 del 10 ottobre 1991
• C.M. n.141/E del 4 giugno 1998
• R.M. n. 53/E del 5 maggio 2000
• Circolare Inps n. 34 del 7 febbraio 2002
• C.M. n. 44/E del 15 novembre 2004
Codice attività Economica ATECO
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
Imprenditore Agricolo
Definizione
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazioni del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall´allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l´utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell´azienda normalmente impiegate nell´attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
Requisiti
È indispensabile che l´imprenditore agricolo nella conduzione dell´impresa agricola risponda a criteri di professionalità (attività svolta in modo stabile e continuativo) ed economicità (risultato economico positivo generato da operazioni sul mercato) senza le quali non può esservi impresa.
Il Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 stabilisce che l´imprenditore agricolo è definito professionale (IAP) se:
– dedica all´attività agricola almeno il 50 % del proprio lavoro complessivo;
– ricavi dalla stessa attività almeno il 50 % del proprio reddito complessivo;
– abbia la necessaria capacità professionale.
Si presume l´esistenza di questo ultimo requisito quando il soggetto interessato abbia:
– esercitato per almeno un triennio attività agricola come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;
– un titolo di studio diploma di scuola agraria , o istituto tecnico professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario prevalente, laurea nel settore agrario e veterinario, delle scienze naturali.
Rientrano pertanto tra gli imprenditori a titolo principale:
– le persone fisiche
– le cooperative agricole
– le associazioni professionali di imprenditori agricoli;
– le società di persone
– le società di capitali
Le attività connesse sono consentite, ma non devono prevalere rispetto all´attività agricola principale.
– su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l´assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli comuni) Anche in questo caso dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese gli estremi della comunicazione.
Iter Burocratico
• Comunicazione Unica (ComUnica)
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all’avvio di un’attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell´impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea.
Riferimenti Normativi Nazionali
– Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
– D.G.R. n. 3470 del 5 novembre 2004
Il Registro delle Imprese
Previsto inizialmente dal Codice Civile del 1942, attuato completamente soltanto con la legge 23
dicembre 1993, n. 580, e reso operativo con il D.P.R. n. 581 del 1995; il Registro delle Imprese è
pubblico ed unifica quelli che un tempo erano il Registro delle Società – tenuto dalle Cancellerie
Commerciali dei Tribunali – e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio.
In esso sono conservati tutti gli atti e documenti inerenti la vita delle imprese, assicurando la
completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione.
Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese: si trovano infatti i dati (costituzione, modifica,
cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede
o unità locali sul territorio provinciale.
Il Registro delle Imprese fornisce quindi un quadro essenziale della situazione giuridica di ciascuna
impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed
imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
Il Registro Imprese è diviso in una sezione ordinaria e tre sezioni speciali.
Sezione Ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
• imprenditori individuali commerciali non piccoli,
• società di persone (tranne la società semplice),
• società di capitali
• consorzi fra imprenditori con attività esterna,
• i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
• gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale
• le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, ovvero l’oggetto principale della
loro attività
L’iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per tutti gli
imprenditori iscritti eccetto le società di capitali, per le quali l’iscrizione ha effetto di pubblicità
legale costitutiva.
Sezione Speciale
Alla I° sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:
• imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);
• piccoli imprenditori commerciali
• le società semplici (pubblicità legale dichiarativa)
• imprenditori artigiani
Nella II° sezione speciale si iscrivono:
• società tra professionisti (società tra avvocati)
La III° sezione speciale è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo:
• società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette
Il Repertorio economico e amministrativo (R.E.A.) è un archivio dati che raccoglie notizie di tipo
amministrativo ed economico sulle imprese e costituisce un’integrazione al Registro Imprese. I
principali riferimenti legislativi che ne regolano l’attività sono l’Art. 7 Lett. d della Legge 580/93 e
l’Art. 9 del D.P.R. 581/95.
Il R.E.A. raccoglie tutta una serie di dati relativi all’attività dei soggetti iscritti al Registro Imprese
per i quali è previsto l’obbligo di denuncia presso la Camera di commercio competente, ma non
l’iscrizione presso lo stesso Registro Imprese; tra questi dati sono compresi: inizio, modifica e
cessazione di attività; apertura e chiusura di unità locali; variazioni di residenza di soci e
amministratori.
Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese si trovano automaticamente ad avere una posizione aperta
nel R.E.A.
(continua)
- Alfredo Gatto ha risposto 12 anni fa
(segue) parte seconda: Il Maneggio
Il maneggio (centro ippico) è un insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati e dove è possibile svolgere attività di equitazione.
Requisiti Soggettivi
Iscrizione obbligatoria del conduttore del centro in uno dei registri equestri.
Iter Burocratico
1) Nulla osta sanitario del servizio veterinario della USL di competenza.
2) Autorizzazione comunale rilasciata alla persona a cui è affidata la conduzione tecnica e la responsabilità dell’intera struttura.
3) Invio al SUAP territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l´avvio dell´attività.
La SCIA deve contenere la comunicazione di attivazione di "industria insalubre".
La SCIA va inviata, contestualmente ad una comunicazione unica (Comunica), al Registro Imprese che provvederà ad inoltrarla automaticamente al SUAP competente (Sportello Unico Attività Produttive).
Il SUAP verifica la completezza formale della documentazione e, in caso di esito positivo, rilascia una ricevuta che consente al richiedente di iniziare immediatamente l’attività; nel contempo, trasmette alle altre amministrazioni competenti la SCIA e gli eventuali allegati.
4) Idoneità tecnica dei luoghi dove verrà realizzato il maneggio. Tale idoneità è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato dalla FITETREC- ANTE, dall´Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) ovvero dalla FISE, a seconda dell´indirizzo dell´attività del centro, ovvero in base alla prevalenza dell´attività sportiva equestre dilettantistica o agonistica oppure dell´attività di turismo equestre.
5) Autorizzazione agli scarichi
Riferimenti normativi
-Legge 20 febbraio 2006, n.96 – Disciplina dell’Agriturismo
-Legge n.200 del 1 agosto 2003
-D.L. 30.aprile.1998 n. 173 art. 9
-Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994
– art 216 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
i Codice attività ATECO (2007)
93.11.90
ecco fatto come può leggere la materia è complessa … ricordo cmq che le Associazioni di categoria sono consultabili e dovrebbero seguirla ed aiutarla. Arrivederci… Alfredo Gatto
p.s. spero di aver scritto tutto … e spero sia soddisfatto !!!
- Alfredo Gatto ha risposto 12 anni fa
visto che ci siamo,
invece un ippodromo????
- Ospite ha risposto 12 anni fa
gentilissimo/a tatta …
viste le sue tante domande su argomenti e progetti tra loro diversi … mi permetto di suggerirLe di pensare cosa voler fare veramente … poi, dopo, sarò felice di rispondere dettagliatamente su quanto di mia conoscenza o di indirizzarLa verso chi potrà meglio di me soddisfare le sue domande !!! buona serata. Alfredo Gatto
- Alfredo Gatto ha risposto 12 anni fa
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