Tribunale di Napoli vs Agenzia Entrate: 1-0
L’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza di ogni singolo aspetto della vita quotidiana, ledendo non già la sola riservatezza, ma la stessa libertà individuale come potenzialità di autodeterminazione, ed in particolare, l’assenza di limiti temporali consente all’Agenzia di costruire un archivio definitivo e periodicamente aggiornato di ogni singola scelta del contribuente.
Si verte in materia di diritti fondamentali della personalità e non di meri interessi di fatto, diritti che riferiti ad un privato, diventano nella loro esplicazione, potenzialmente soggetti in ogni momento alle indagini e controlli fiscali previsti dal redditometro. Si rammenta sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario (art. 152 d.Lgs 196/2003 confortato dal principio di legalità e dalla nostra Carta costituzionale – art. 2 – ) e non quella del giudice amministrativo (ampia dissertazione sui motivi della scelta).
Si verte in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi! Nell’ambito dei diritti fondamentali della persona umana rientrano certamente il diritto alla libertà personale e morale, quale possibilità di piena esplicazione della propria personalità in tutti gli aspetti della vita di relazione come sancito dall’art. 12 Cost. in combinato disposto con l’art. 2 Cost. e gli artt. 1, 18, 19, 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea secondo cui la dignità umana è inviolabile e va rispettata e tutelata sempre.
La Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, nonché alla protezione dei dati di carattere personale: è evidente come ad essere tutelata sia la persona non solo con riferimento al domicilio, alla riservatezza delle comunicazioni, ma con riferimento alla sua intera dimensione privata come concretamente si articola nella quotidianità e tutto ciò in applicazione dei principi di rispetto della dignità umana e di libertà: non può esservi infatti ictu oculi né dignità né libertà ove non vi sia protezione e piena autonomia delle proprie scelte quotidiane che si svolgano all’interno della legalità, autonomia che comporta ovviamente il non doversi giustificare delle proprie scelte se non in casi di assoluta eccezionalità e in presenza di circostanze specifiche, concrete e determinate.
Altro diritto fondamentale è quello, di tipica derivazione comunitaria, che prende il nome di principio di proporzionalità; detto principio vieta alla P.A. di sacrificare la sfera giuridica dei privati al di là di quanto sia strettamente necessario per il raggiungimento dell’interesse generale in concreto perseguito e che quindi vi deve essere nell’azione amministrativa proporzione fra mezzi e fini (art. 13 Trattato Unione Europea, oramai ius receptum).
Si riflette sul carattere dell’indagine svolta dall’Agenzia delle Entrate: riferimento ai beni di cui alla tabella “A” del d.m. del 24.12.2012 pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 3 del 04.01.2013, accertamento di tipo induttivo basato su modalità fornite dall’ISTAT – nuclei familiari, area geografica, standardizzazioni, etc. – Detto d.m. viene ritenuto non solo illegittimo ma addirittura nullo per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria, costituzionale nonchè comunitaria.
(Segue disamina punto per punto: riferibilità generica ad area geografiche di appartenenza, riferimento all’ISTAT come parametro per la determinazione delle spese medie, raccolta e conservazione di dati sensibili relativi le spese sostenute, poteri invasivi dell’Agenzia, violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito con la previsione dell’inversione dell’onere della prova, e ancora violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità , ragionevolezza).
Il giudice quindi ordina alla Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati di cui sopra e di cessare ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativa la posizione del soggetto ricorrente, e, se in corso, ordina altresì la distruzione del materiale raccolto. Le spese di giudizio sono compensate.
Avvocato del Foro di Bologna, Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Bologna, ha frequentato Master specialistici in fisiologia veterinaria e anatomia patologica del cavallo nonchè corsi specializzanti in materia assicurativa (branche infortuni e R.C.T.). Amazzone esperta, si dedica con passione e dedizione alla disciplina del dressage da anni.