Il 1° luglio è confermata l’entrata in vigore delle norme relative alla Riforma del Lavoro Sportivo previste dal D.L. 36/2021 e successive modifiche (leggi QUI).
L’attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari.
Le eventuali modifiche, qualora approvate, entreranno in vigore entro il mese di luglio e sarà cura della FISE informare tempestivamente le Asd e ssd affiliate.
Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio sono le seguenti:
LAVORATORI
Sono definiti Lavoratori Sportivi:
– Atleti
– Allenatori,
– Istruttore
– Direttore Tecnico
– Preparatore Atletico
– Direttore di gara
– Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla basedei regolamenti di FSN, DSA, EPS.
Scarica QUI l’elenco delle Figure tecniche approvate dal Consiglio federale.
COMPENSI
Dal 1° luglio l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.
Da tale data, pertanto, i compensi non potranno essere considerati redditi diversi, ma redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa).
Sarà necessario, pertanto, stipulare appositi contratti con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.
NESSUN COMPENSO DAL 1° LUGLIO POTRA ESSERE EROGATO QUALE “COMPENSO SPORTIVO” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.m, del tuir.
SOGLIE ESENZIONE
Per il lavoro sportivo sono previste le seguenti soglie di esenzione:
Previdenziale – euro 5.000
Fiscale – euro 15.000
VOLONTARI
I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati e devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.
DIPENDENTI PUBBLICI
Dal 1° luglio le autorizzazioni per svolgere incarichi remunerati, già concesse dalle Amministrazioni di Competenza, non sono più valide.
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.
Prestazione Volontaria
In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.
Prestazione remunerata
Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del lavoro sportivo.
In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Ai fini della stipula del contratto il presiedente dell’asd/ssd dovrà accertarsi che l’autorizzazione sia stata concessa.
PREMI
– Versati da Comitati organizzatori a: Persone fisiche e ASD: ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Invariato per gli altri soggetti.
– Versati da FISE (non varia rispetto al precedente trattamento): ritenuta a titolo d’imposta o di acconto del 4%;
PRINCIPIO DI CASSA
sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio
MODULISTICA
La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi presente sul sito federale Area Fiscale e/o elaborata dai singoli Dipartimenti/Comitati regionali è superata e non è più utilizzabile come anche la circolare Premi, Compensi e Ritenute. In allegato i moduli in formato word che possono essere adattati con intestazione del soggetto erogatore.
Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dalla Federazione che sta monitorando l’iter legislativo.