Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge contenente le misure per contrastare la violenza contro gli operatori sanitari

Il decreto estende le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza previsto dall’articolo 380 del codice di procedura penale.

Il decreto si compone di cinque articoli e, come espressamente sottolineato nella relazione illustrativa, è strettamente connesso all’allarme suscitato dal “notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari …”.

Il decreto all’articolo 1 aggiorna il codice penale (l’articolo 635) prevedendo una pena aggravata per il reato di danneggiamento “all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private”: il testo prevede che chi “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario e socio sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10mila euro”.
Il decreto estende poi le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza previsto dall’articolo 380 del codice di procedura penale ricomprendendo anche quelle condotte che “si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professioni sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato delle strutture”.
Il decreto modifica anche l’articolo 382-bis del codice di procedura penale introducendo “l’applicabilità dell’arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l’arresto in flagranza”.
L’arresto differito (entro 48 ore) per le aggressioni ai sanitari scatterà tutte le volte in cui “non sia possibile procedere immediatamente all’arresto dei soggetti comunque identificati – continua la relazione – mediante la consultazione di documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi o documentazione informatica o telematica”. In pratica si potrà ricorrere anche ai video e alle foto registrate con dei semplici smartphone.
L’arresto in flagranza differito vieni già oggi utilizzato per i reati di violenza contro le donne, di violenza domestica o per i reati commessi nelle manifestazioni sportive come le partite di calcio.

Ecco cosa prevede nel dettaglio, articolo per articolo, il nuovo decreto.

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)
Viene qui prevista una novella al codice penale. Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater (lesioni a danno di esercenti la professione sanitaria), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)
Modificato anche l’articolo 380 del codice penale, al comma 2. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali con reclusione da due a cinque anni; e arresto in flagranza in caso di danneggiamento di materiale destinato al servizio sanitario o socio-sanitario.
Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Articolo 3 (Misure applicative dell’articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113)
Al fine di armonizzare sull’intero territorio nazionale le misure applicative in tema di prevenzione a episodi di aggressione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, dovrà adottare apposite linee guida anche con riguardo all’utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera li personale sanitario e socio-sanitario. I sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture sanitarie dovranno essere segnalati con appositi cartelli informativi.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dalle disposizioni presenti nel decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il giorno successi alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Qui le dichiarazioni del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

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