La Federazione Italiana Sport Equestri, sulla base delle ultime disposizioni governative, in merito ai controlli dei Green Pass ha voluto riassumere alcune novità rilevanti anche per il mondo degli sport equestri.
Come già specificato nelle nostre precedenti notizie (guarda QUI e QUI) tra l’altro gli ultimi Decreti Legge coinvolgono centri ippici e organizzatori di manifestazioni sportive.
Al fine di riassumere brevemente le disposizioni in vista del 15 ottobre si specificha che:
PUBBLICO
In zona bianca il pubblico non può essere superiore al 75% della capienza massima consentita autorizzata all’aperto e al 60% per gli eventi che si svolgono al chiuso.
L’accesso del pubblico è riservato solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
In zona bianca, l’accesso agli spettacoli – quindi anche alle manifestazioni sportive – è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all’autorità competente la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, e delle indicazioni stabilite nelle linee guida adottate.
ATLETI
In zona bianca gli atleti che si allenano (in maneggio) o gareggiano all’aperto (in caso di manifestazioni) non hanno obbligo di mostrare il green pass. Se al contrario gli eventi o gli allenamenti si svolgono al chiuso è previsto il possesso del green pass. Qualora il cavaliere/amazzone, terminata la gara, si trattenga in aree dell’impianto sportivo destinate al pubblico sarà soggetto alla disciplina prevista per il pubblico (vedi paragrafo precedente).
LAVORATORI O VOLONTARI
Si ricorda che l’obbligo di mostrare il green pass dal 15 ottobre si configura per diverse figure che gravitano nel mondo degli sport equestri. Per quanto riguarda i centri ippici il Decreto specifica che il lavoratore (dipendente, collaboratore, prestatore d’opera, formatore, docenti etc.) debba mostrare il green pass al datore di lavoro (non è prevista distinzione tra luogo all’aperto o al chiuso), al fine di prestare la propria opera a qualsiasi titolo, quindi anche nel caso in cui le prestazioni siano rese sotto forma di volontariato.
La disposizione interessa pertanto anche figure che gravitano nel mondo delle manifestazioni sportive quali ad esempio direttori di campo, uomini di campo, segreterie, medici, veterinari, cronometristi, ufficiali di gara, addetti ai servizi in genere.
Nel frattempo è possibile consultare le FAQ del Governo Italiano relative agli ultimi DPCM firmati che riguardano li Green Pass in ambito lavorativo (guarda QUI) e la FAQ del Dipartimento dello Sport aggiornate (guarda QUI)
Si ricorda che sulla base delle disposizioni governative tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni di età dovranno essere in possesso di green pass per partecipare ad attività sportive ed eventi al chiuso.
Federazione Italiana Sport Equestri - www.fise.it