Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
A norma della Costituzione le Regioni possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomina, secondo uno specifico procedimento e limitatamente ad alcune materie espressamente previste; resta in capo al Parlamento, considerando l’interesse nazionale, decidere se e quali concedere.
Tra le predette materie rientrano, tra l’altro, tutte quelle di competenza legislativa concorrente, di cui all’articolo 117, della Costituzione.
Si tratta di elenchi articolati e dettagliati con un numero notevole di materie, non sempre simili ed anzi con notevoli differenze, che vanno dallo sviluppo economico e produttivo alle materie della sanità, istruzione, welfare. Ed è proprio su questi temi che affiorano i problemi più complessi attinenti il regionalismo differenziato, che coinvolgono prepotentemente il rapporto tra differenziazione e uguaglianza.
Occorre evidenziare che l’eventuale trasferimento di competenze in materia di tutela della salute avverrebbe comunque nell’ambito della competenza legislativa concorrente, fermo restando il rispetto dei principi fondanti il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Relativamente alla tutela della salute, sarà fondamentale verificare che le possibili variazioni dei sistemi regionali siamo comunque in grado assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè quell’insieme di prestazioni e servizi che lo Stato è tenuto a garantire ai cittadini con risorse pubbliche.
Compito fondamentale dello Stato è quello di monitorare che i LEA vengano effettivamente erogati in tutte le Regioni secondo criteri di appropriatezza, qualità ed anche efficienza, compatibilmente con i finanziamenti attribuiti.
Vale la pena ricordare che il LEA denominato “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli tra cui la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, attività che devono essere effettuate con efficacia, efficienza e appropriatezza in ambito statale, dalle Autorità competenti all’uopo identificate dalla legislazione vigente.
Il legislatore nel progettare il regionalismo differenziato dovrà valutare anche gli aspetti inerenti la governance e l’organizzazione dei sistemi di prevenzione che a livello centrale, regionale e locale contribuiscono alla salute dei cittadini e alla sostenibilità del nostro SSN, ponendo particolare attenzione affinchè l’attuazione del predetto regionalismo da parte delle Regioni sia gestita con equilibrio e con rigorosi meccanismi di controllo e verifica.
Il principio della differenziazione (e dunque dell’autonomia differenziata che ne costituisce una delle declinazioni più avanzate nel nostro tempo) potrà apportare reali benefici al Paese solo se sarà progettato come strumento per un’organizzazione istituzionale più efficiente ed equa per organizzare e articolare le funzioni pubbliche nei diversi settori e garantire la migliore gestione dei servizi pubblici, la migliore garanzia dei diritti, la migliore gestione e distribuzione delle risorse, all’interno di una società fondata sul rispetto del principio di uguaglianza.