Zoppia

La zoppia causata da unghia molto corta, praticamente corta fino al vivo è da considerarsi un vizio redibitorio? Grazie

  • Ospite ha scritto 13 anni fa

Esistono dei vizi che, qualora non segnalati dal venditore al momento della vendita o non facilmente riconoscibili (il vizio deve essere occulto), consentono al compratore, una volta appurato che il cavallo ne è affetto, di restituire il cavallo in un termine che varia dagli 8 ai 40 giorni in base alla provincia in cui è stato venduto e in base alla tipologia del vizio. E’ dovere del compratore informare il venditore della presenza del vizio al suo manifestarsi, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge, a pena della decadenza di ogni azione. La materia è disciplinata principalmente dall’articolo 1496 del Codice Civile e dagli "usi locali".

Tali vizi sono detti "redibitori" e sono principalmente:

ticchio d´appoggio o volante
ballo dell´orso
corneggio
luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi
cancro del fettone
bolsaggine
alcuni usi locali riconoscono come vizio redibitorio anche la rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, restìo)

La zoppia non è contemplata: potrà esperire un’actio quanti minoris se ve ne sono i presupposti…

Come si fà a recuperare gli usi locali della provincia in cui è stato venduto il cavallo? E come si fa a sapere i termini di consegna del cavallo per quella provincia? Grazie mille.

  • Ospite ha risposto 13 anni fa

Gli usi sono generalmente custoditi in una raccolta visibile la Camera di Commercio della provincia.

La restituzione del cavallo, può essere fatta in un termine tra gli 8 e i 40 giorni dalla consegna dell’equide o dal manifestarsi del vizio? Grazie!

  • Ospite ha risposto 13 anni fa

Come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell´ animale, anzichè dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale : "È illegittimo e, pertanto, non applicabile l´ uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell´ animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)".
La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell´ animale, nel termine di 8 giorni dalla scoperta (e comunque prima del decorso dell´ anno della consegna, termine di prescrizione) è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. Il termine decorre, in ogni caso, dal giorno della loro scoperta. In riferimento a questo ultimo aspetto esiste giurisprudenza contrastante: alcune sentenze affermano che il termine inizia dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell´ esistenza completa del vizio e non dal semplice sospetto, mentre altre sentenze dispongono che parte dalla data in cui semplicemente si comincia a manifestare il vizio e non già alla individuazione del rapporto causa-effetto. È consigliabile però che l´ acquirente denunci il vizio appena abbia il sospetto; di fatto egli non è tenuto a fare una denuncia analitica e precisa del difetto, ma può limitarsi ad una denuncia generica che valga a mettere sull´ avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento la natura e l´ entità del vizio riscontrato.

Mi occupo oramai da tempo del recupero di cavalli trottatori scarti di pista.
Chi avesse reputato il mio consiglio utile, ed il servizio prestato per il sito come una iniziativa valida e interessante, potrebbe aiutarmi con una piccola donazione per i trotters….un ballone di fieno regalarebbe a questi cavalli tanta gioia.
Se ci volete aiutare potete fare un bonifico, anche di modesta entità, a:
Virginia Polidori,
iban: IT 13 U 02008 02455 000002537009
Grazie di cuore a tuti coloro che vorranno aiutarci!

La tua risposta

Prego per rispondere.