Buongiorno Avv.Polidori,
Le vorrei esporre la mia siruazione, purtroppo comune ai tanti che come me si sono fidati senza tutelarsi.
Dunque, poco piu di un mese fa ho acquistato una puledra di Appaloosa di tre anni da un allevamento.
Dunque, non ho fatto eseguire la visita di compravendita (mi insulti pure liberamente) la cavallina è stata pagata metà in contanti e metà con circolare.
L’ho montata per una settimana prima dell’acquisto e tutto sembrava ok,..a parte forse che "inciampava" ogni tanto sui posteriori, ma essendo puledra, mi sono e ci siamo dati la spiegazione che fosse per una coordinazione non ancora perfetta…
Martedi 14/04 l’ho fatta montare (ancora si trovava all’allevamento) dal mio istruttore, piu che altro, per decidere come finire il suo addestramento..ma dopo la prova (piuttosto impegnativa per là cavallina) ha iniziato a zoppicare..si è pensato ad uno strappo o stiramento, per cui abbiamo fatto tre giorni dì antinfiammatorio e sembrava migliorare, venerdi 17??, l’ho portata a casa ed il proprietario del maneggio dove l’ho messa mi ha consigliato di farla comunque visitare e..
Lastre ed ecografie hanno rivelato una ciste subcondrale del femore!!! Da operare in artroscopia (spesa prevista 2000€!!!)
Patologia, a detta del veterinario, pregressa al mio acquisto..
Ora, ho speranza di rientrare almeno in parte della somma sborsata per l’acquisto?
Visto che, secondo il veterinario, non era possibile che loro non sapessero..e quindi che abbiano sopravvalutato il valore effettivo ?
Io non voglio restituire la cavallina, ma solo recuperare almeno la somma che servirà ad operarla..
La ringrazio anticipatamente e le auguro buona giornata.
Debbie
- Ospite ha scritto 10 anni fa
Non le dirò nulla…nel senso che spesso capita di fidarsi della reputazione e della fama del venditore e di dare per scontata la visita…sembra quasi si voglia mettere in discussione la buona fede dell’allevatore!
E invece, ahimè, una visita, sia pur sommaria sarebbe sempre necessaria!
visto che parliamo di fatti relativamente recenti insisterei per l’applicazione della "consuetudine "legata ai vizi redibitori.
E’ vero che sono stereotipati in un elenco, ma detto elenco non ha natura tassativa: Sono definiti con il nome di vizi redibitori quei comportamenti stereotipati o quelle malattie che devono essere obbligatoriamente comunicate dal venditore all´acquirente. In caso contrario, i cavalli che presentino tali vizi o patologie possono essere restituiti (entro un tempo variabile a seconda delle regioni da 8 a 40 giorni). Fanno parte di tali vizi: tic d´appoggio, ballo dell´orso, oftalmia periodica o mal della luna (anche uveite ricorrente), l´atassia spinale (sindrome di Wobbler), la bolsaggine, il corneggio, la morva. I primi due sono comportamenti spesso derivati da stress che possono comportare anche delle ripercussioni a livello fisico mentre le altre sono malattie vere e proprie.
Pregresso: il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l´ animale
oppure le cause da cui derivano, debbono essere preesistenti al momento del
contratto.
Occulto: al momento dell´ acquisto il vizio non doveva essere apparente o
facilmente riconoscibile. Un difetto è apparente quando emerge alla vista
senza un minimo sforzo nella sua osservazione (cavallo con tre zampe!). Sarà,
invece, facilmente riconoscibile quando si manifesta ad un esame sia pure
superficiale e sarà evidenziato se l´ acquirente usa una media diligenza da
bonus pater familiae (zoppia).
Grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il
concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all´ uso o
diminuzione di uso e comunque deve essere inteso nel senso che se al
compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto.
Sono pertanto coperti da garanzia i vizi redibitori, in quanto possono dar
luogo all´ azione redibitoria, che debbono essere preesistenti al momento della vendita, oppure vizi insorti dopo ma derivanti da cause preesistenti,
nonchè occulti e gravi.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 10 anni fa
La ringrazio innanzitutto per la celere e cortese risposta.
Quindi ne deduco che quello della mia cavalla rientra nell’elenco "vizi redibitori gravi", visto e considerato che non avrò la certezza della completa guarigione anche dopo una eventuale operazione chirurgica..anzi, potrebbe essere una questione patologica/ereditaria che rischierebbe di ripresentarsi anche ad altri arti.
Quello che vorrei che Lei mi specificasse, è se il venditore potrà legalmente opporsi alla totale restituzione della somma versata, restituendo il cavallo ovviamente nei tempi previsti.
Mi dicono che è prassi che si oppongano, tentando al limite uno scambio con altro animale…dovrò necessariamente intentare causa?
Grazie ancora e La saluto cordialmente
- Ospite ha risposto 10 anni fa
In presenza di vizio redibitorio nell´ animale, il compratore può, a sua scelta, e non del venditore, in base all´ art. 1492 C.C., chiedere
• la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella
restituzione dell´ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all´ atto della
compravendita da parte del compratore, mentre il venditore dovrà restituire
la somma pagata oppure
• la riduzione del prezzo (azione quanti minoris o estimatoria) consistente
in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della
funzionalità che ne è derivata.
Tuttavia il legislatore stabilisce i termini temporali entro i quali il compratore
può far valere i suoi diritti in presenza di vizio redibitorio. In tema di
compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve
essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e
comunque l´azione conseguente iniziata entro un anno dalla consegna dell´
animale (termine di prescrizione).
E’ vero quello che Lei riporta ovvero che spesso il commerciante onde evitare un defatigante giudizio offre "un cambio", a Lei valutarne la convenienza!
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 10 anni fa
Buongiorno e grazie ancora della esaustiva risposta.
Mi preme solo un’ultima precisazione.
La comunicazione deve avvenire necessariamente in forma scritta, ( mail, fax, raccomandata)in quanto tracciabile, o verbalmente per via telefonica è sufficiente?
Perché io ho immediatamente telefonato al venditore martedi 21/04 subito dopo gli accertamenti radiografici che hanno confermato la diagnosi del mio veterinario.
Inoltre anche lui stesso ha già confermato al venditore (sempre telefonicamente martedi 21/04) quanto sopra. La reazione chiaramente è di scaricare addosso a me ogni responsabilità, accampando scuse di sconto già applicato al prezzo iniziale, dose di vermifugo regalata, cavallo trovato già ferrato all’acquisto o che per l’utilizzo che deve fare io del cavallo puo anche andare bene così, e quant’altro…
Se fosse necessaria un’azione piu incisiva con l’aiuto di un legale, gradirei avvalermi della sua affermata professionalità, se Le fa piacere.
Cordialmente
- Ospite ha risposto 10 anni fa
Salve, la comunicazione deve avvenire con raccomandata A/R (fa fede il timbro postale).
Non sarà facile ottenere una risoluzione contrattuale tout court..o si percorrono le vie legali o si accetta una mediazione.
Se desidera avvalersi della mia consulenza e/o assistenza mi trova in studio o tramite mail.
Buona giornata.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 10 anni fa
Grazie Avv. Polidori, mi sono premurata immediatamente ad inviare una raccomandata.
Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo amichevole, usufruirò senz’altro della sua consulenza legale.
La terrò informata in merito agli sviluppi.
Cordialmente,
Deborah
- Ospite ha risposto 10 anni fa
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