trasporto cavalli

Devo davvero fare un corso presso la ASL e pagare 170 euro per trasportare senza scopo di lucro e con la mia macchina ed il mio trailer, il cavallo di un amico?
E se voglio portare due cavalli non miei con la mia macchina ed il mio trailer, o con la mia macchina ed un trailer altrui , o con un trailer mio ed una macchina altrui ? Grazie

  • Ospite ha scritto 17 anni fa

Gent.mo Sig.re Aldo,
tengo a precisare che la materia che Lei ha sottoposto alla mia attenzione non è di diretta attinenza “avvocatizia“ in quanto, a seguito della modifica al titolo V, parte II, della nostra Costituzione, svariate competenze legislative sono state trasferite alle regioni e quindi piuttosto afferisce a regolanenti interni delle singole unità sanitarie locali dislocate sul territorio.
Vale comunque la pena ricordare che la Comunità europea ha emanato in data 22 dicembre 2004 il Regolamento n°1, 05/01/CE, che ci illumina in merito alle sue richieste. (Il Regolamento, recita il Trattato istitutivo delle Comunità, ha portata generale è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli stati membri, non c`è quindi bisogno di recepimento).
Il testo del Regolamento è molto minuzioso e varrebbe la pena dedicare un poco di tempo allo studio del documento in oggetto.
Non perdiamo d`occhio però il suo quesito e a tal punto recuperiamo l`art 6 della fonte sopra menzionata:
“Trasportatori
1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un`autorizzazione rilasciata da un`autorità competente ai sensi dell`articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell`articolo 11, paragrafo 1. Copia dell`autorizzazione è esibita all`autorità competente allorché si trasportano animali.
2. I trasportatori comunicano all`autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all`articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all`articolo 11, paragrafo 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all`allegato I.
4. I trasportatori affidano l`accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.
5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell`articolo 17, paragrafo 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell`autorità competente allorché si trasportano animali.
6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;
b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.
7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
8. I trasportatori mettono a disposizione dell`autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all`articolo 18, paragrafo 2 o all`articolo 19, paragrafo 2.
9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all`allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell`autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all`articolo 15, paragrafo 4. Le disposizioni di attuazione concernenti il presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all`articolo 31, paragrafo 2.“
Attenzione:
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell`Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2007.
Tuttavia, l`articolo 6, paragrafo 5 è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Credo dunque opportuno, dopo aver letto suddetto articolo e i successivi, prendere contatto con le autorità dell`Azienda Sanitaria locale e chiedere come loro nello specifico danno attuazione a questo testo normativo onde evitare di incorrere in spiacevoli e costosi malintesi.

Spero di esseLe stata di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Virginia Polidori

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