Buongiorno,
Premetto che sono disperata !!!!
Ho una casa ai confini del preparco della Mandria( Piemonte) dove tengo un cavallo e un asino.
E` sempre stato il mio sogno fin da bambina poter tenere gli animali “ a casa“ e accudirli da sola.
Ovviamente per la loro salute ho provveduto a costruire un box .
Il comune mi ha dato l`autorizzazione ,l`asl il numero di stalla ma ieri si sono presentati da me i guardiaparchi sostenendo che devo buttare giù il box perchè in area preoarco non si può costruire niente. Ora grava sul mio collo una denuncia penale per abuso edilizio ma a parte questo come posso stabulare i due equini? la rsposta è stata non è affare nostro e notare che il parco della mandria è sede del centro internazionale del cavallo e si allevano cavalli.
La prego di aiutarmi a non ditruggere il mio sogno!!
Cordiali saluti
Erica F.
- Ospite ha scritto 14 anni fa
Buongiorno,
La ringrazio per la preziosa risposta ma forse non mi sono spiegata bene. Ho ottenuto dal comune l`autorizzazione a stabulare i cavalli a casa .. non ho un permesso edilizio. Questo è il punto. Vorrei capire cosa posso “costruire“ o se posso mettere dei box su ruote o box mobili o se posso chiedere regolare permesso a costruire. Fino ad ora pare che non si possa fare niente….o meglio posso tenere gli animali ma senza box.
Sinceramente per come tengo io gli animali non me la sento di lasciarli senza adeguato riparo.
Scuso ancora per il distrurbo e ringrazio in anticipo.
Cordiali saluti
E.
- Ospite ha risposto 15 anni fa
Mi permetto di darle un consiglio: visto che si tratta di un campo minato, e fornirle una risposta adeguata comporterebbe per me lo studio della legge istitutiva del parco, studio che compirei volentieri, tengo a precisare che sulla base degli accordi col portale e con l`ordine degli avvocati cui appartengo, non posso svolgerli in maniera meramente gratuita a fronte di una utilità unipersonale, ma dovrei ricevere specifico mandato!
A fronte di ciò visto che lei ha ottenuto dal Comune l`autorizzazione a stabulare i cavalli, chieda come il comune intende suddetta stabulazione: capannine e paddock con tre lati e una copertura, oppure due pareti e un tetto trasversale, o box in senso stretto prefabbricati, onde non incorrere in abusi edlizi!
Se non accettano i boxes, come mi dice, le proporranno una soluzione alternativa (vedi capannine): in tal modo è sicura, forte della risposta del comune, che qualunque struttura erigerà sarà conforme alla legge e ai regolamenti comunali!
Provi!
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 15 anni fa
Ringrazio .
Non ho altre soluzioni mi dicono. provvedo alla demolizione.
cordiali saluti.
- Ospite ha risposto 14 anni fa
Sig.ra Erica, capisco la sua demoralizzazione, ma non deve abbattersi, la speranza è l`ultima a morire. Se non vuole rivolgersi a me, per lo meno combatta, vada in Comune, chieda informazioni, non si arrenda: come detto se le hanno dato l`autorizzazione a stabulare cavalli, chieda con quali modalità , insista…
Spero le mie parole le servano di sprone.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 14 anni fa
Gent.ma Sig.ra Erica, non mi preoccuperei più di tanto: Lei ha chiesto e ottenuto dal comune l`autorizzazione ad edificare il suo box, l`Asl Le ha assegnato il codice stalla, quindi con quale autorità il nostro amico guardaparchi viene da Lei e Le intima la distruzione del box???La legge non dispone che per l`avvenire, quindi anche se nel frattempo fosse intervenuta una normativa che vieta la costruzione di edifici o manufatti nell`area preparco, il suo box, essendo già in loco, non può essere abbattuto!A meno che non prevedano congrui indennizzi..Mi scusi, ma chi l`ha denunciata e aisensi di quale legge?
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 14 anni fa
Qui sul forum posso solo fornire indicazioni di massima, se vuole una assistenza specifica si deve rivolgere a me personalmente…
Comunque cerco di aiutarla:
Legge istitutiva
L.R. 21 agosto 1978, n 54 – istituzione del Parco Regionale La Mandria (B.U. 29 agosto 1978, n. 35):
Art. 9
Divieti e norme transitorie nell`area attrezzata
Sul territorio individuato quale area attrezzata, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell`ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) aprire o coltivare cave di qualsiasi natura. Sono consentiti esclusivamente gli interventi per la stabilizzazione e regolazione dell`alveo dei corsi d`acqua;
b) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio;
c) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore scientifico o abbiano rilevanza formale ed urbanistica nella definizione strutturale dell`area;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, se non per esigenze di manutenzione dell`area e di svolgimento dell`attività agricola;
e) esercitare l`attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla L.R. 20 ottobre 1977, n. 50 ;
f) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
g) ridurre a coltura le aree boschive;
h) costruire nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali dell`area;
i) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;
l) recingere le proprietà private, se non con siepi a verde.
L`uso del suolo e la edificabilità consentiti nel territorio dell`area attrezzata, dovranno corrispondere ai fini di cui al precedente art. 4 e verranno definiti dal Piano di cui al successivo art. 13.
Le norme relative all`utilizzazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito Piano di assestamento forestale.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell`Azienda, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione delle aree e degli edifici aperti al pubblico, nonché le sanzioni per i trasgressori.
Fino all`approvazione dei Piani di cui ai precedenti commi 2° e 3°, debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme:
1) l`utilizzazione del patrimonio boschivo deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell`Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino.
Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli dei pioppi e delle altre culture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante e, nelle aree in cui già si svolge l`attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse;
2) l`edificazione, entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione, può essere consentita, previa autorizzazione, del Presidente della Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d`uso o per potenziamento delle attrezzature necessarie alla fruizione pubblica del Parco;
b) la ristrutturazione e l`integrazione delle strutture a servizio delle attività agricole e di allevamento esistenti;
c) la ristrutturazione e la contenuta integrazione degli insediamenti ed impianti industriali esistenti;
d) la realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria.
Per la zona compresa negli elenchi dei territori soggetti ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l`autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è formulata anche in base ai disposti dell`art. 7 della legge stessa e sostituisce a tutti gli effetti il nullaosta già di competenza degli organi periferici dello Stato in attuazione dell`art. 82, comma b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I programmi di attuazione adottati ai sensi degli artt. 33 e 83 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, dai Comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nell`area attrezzata saranno sottoposti all`esame del Comitato Urbanistico regionale, istituito ai sensi dell`art. 76 della citata legge n. 56 in quanto comportano particolari verifiche.
Art. 10
Divieti e norme transitorie nella zona preparco
Sul territorio individuato quale fascia di pre-parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell`ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, vigono i divieti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), del precedente art. 9.
L`uso del suolo e l`edificabilità consentiti nel territorio del preparco verranno definiti dal piano di cui al successivo art. 13.
Le norme relative all`utilizzazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito piano di assestamento forestale.
Fino all`approvazione dei piani di cui ai precedenti commi 1° e 3° debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme:
1) i tagli dei boschi devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell`Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino. Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, e nelle aree in cui già si svolge l`attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura, necessarie per la continuità delle attività agricole stesse;
2) per quanto riguarda l`attività edificatoria, entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai rispettivi programmi di attuazione, potranno essere consentiti:
a) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d`uso;
b) l`edificazione di fabbricati rurali ed a destinazione agricola con indice di cubatura non superiore a mc/mq 0,03 senza possibilità di accorpamento della cubatura di pertinenza di lotti esterni alla zona preparco;
c) la ristrutturazione e l`ampliamento degli insediamenti ed impianti industriali esistenti, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale;
d) l`edificazione di fabbricati a destinazione residenziale entro i limiti e le previsioni che verranno formulate dai Comuni nel primo programma di attuazione;
e) la realizzazione della rete di urbanizzazione primaria, in attuazione d`esplicite previsioni delineate e definite nei Piani Regolatori Generali e relativi programmi di attuazione dei singoli Comuni.
I programmi di attuazione adottati ai sensi degli artt. 33 e 83 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, dai Comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nel preparco saranno sottoposti all`esame del Comitato Urbanistico Regionale, istituito ai sensi dell`art. 76 della citata legge n. 56, in quanto comportano particolari verifiche.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 14 anni fa
Prego accedi per rispondere.