note:dispongo di un terreno a destinazione agricola, sito nel comune di
> Mentana.
> vorrei destinarlo ad allevamento per cavalli sportivi.
> dispongo di “codice stalla“ rilasciato dalla asl locale.
> potrei avere un utenza per l`acqua da destinare agli
> abbeveratoi degli animali che detengo regolarmente su
> detto terreno?
> quale prassi consente di avere acqua per un allevamento?
> cordiali saluti
> Antonio Ottobre
- Ospite ha scritto 17 anni fa
Gent.mo Sig.re Antonio,
prima di rispondere al suo quesito concernente le modalità per ottenere l’acqua al fine di abbeverare i cavalli, vale la pena soffermarsi sulla natura catastale del terreno.
Lei sostiene che suddetto terreno abbia una destinazione agricola. Mi duole comunicarle che la destinazione agricola è nozione legislativamente incompatibile con l’allevamento di cavalli sportivi (“In riferimento alla determinazione dei criteri distintivi tra attività di allevamento del bestiame quale esercizio di impresa agricola o di attività industriale, spetta al giudice di merito di valutare caso per caso tutti gli elementi della fattispecie, quali la connessione funzionale con l`attività di coltivazione agricola, la rilevanza delle strutture organizzative e produttive, gli aspetti dimensionali e tecnologici. Pertanto la natura agricola dell`attività di allevamento del bestiame va esclusa quando essa non sia connessa funzionalmente con la coltivazione della terra con carattere di complementarietà, ma ne costituisca l`attività prevalente. Il relativo accertamento, tipica valutazione di merito, è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.”
(Cassazione penale, sez. VI, 6 agosto 1992).
La giurisprudenza è inflessibile sul punto e incalza la Cassazione: “La natura agricola di un`impresa di allevamento di bestiame, è da escludersi quando l`allevamento non sia connesso funzionalmente con la coltivazione della terra, con carattere di complementarietà, ma ne costituisca attività prevalente, desumibile non solo dal rapporto tra spazio disponibile e numero dei capi di bestiame, ma anche da altri elementi (strutture organizzative e produttive: tecnologie usate; numero, natura e destinazione degli scarichi, dimensioni dell`impresa, ecc..)”
(Cassazione penale, sez. III, 10 dicembre 1985).
Stante questa preliminare chiarificazione vengono meno i presupposti della sua stessa domanda.
Tuttavia le posso menzionare a titolo meramente indicativo gli adempimenti necessari per ottenere l’utenza primaria di acqua pubblica.
La materia rientra nella competenza regionale e la regione Lazio si è mossa in tal senso: “Legittimamente la regione Lazio disciplina il settore delle concessioni di derivazione d`acqua pubblica, da emanarsi previo parere dei Consorzi di bonifica, dopo aver disciplinato detta materia con la l. reg. Lazio n. 53 del 1998 (modificata e integrata con l. reg. n. 6 del 1999, successiva al d.lg. n. 112 del 1998), delegando la relativa funzione alle province e trattenendo solo il potere d`impartire direttive di coordinamento alle stesse, dopo il passaggio della materia dallo Stato alle regioni, avvenuto con il d.P.R. n. 11 del 1972, art. 1 ed 8, e con il d.P.R. n. 616 del 1977, art. 9, 66, 73 e 98.”
(Tribunale sup.re acque, 11 ottobre 2004, n. 104)
Il che significa che può rivolgersi alle autorità locali (comune e provincia) onde conoscere l’iter richiesto, essendo in parte differente da regione a regione.
Avv. Virginia Polidori.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 17 anni fa
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