responsabilità juniores

Buonasera,vorrei porre una domanda in merito alla responsabilità per i ragazzi minorenni (juniores). Gli juniores, regolarmente tesserati FISE, che montano all’interno del Centro Equestre un cavallo di loro proprietà possono montare autonomamente??!! Il nostro istruttore riferisce che un minorenne non può montare da solo senza la sua presenza in quanto se dovesse cadere, lui ed in primis il Presidente sono responsabili di eventuali infortuni. In tal caso, eventualmente è possibile compilare un modulo di scarico della responsabilità tra le parti?
Ringrazio e rimango in attesa di chiarimenti e/o eventuali consigli.
grazie

  • Ospite ha scritto 12 anni fa

Durante lo svolgimento di attività motoria e sportiva gli atleti possano causare danni a sé e/o a terzi (compagni o spettatori) con conseguente responsabilità degli allenatori o degli istruttori tenuti alla loro sorveglianza. A tal proposito, è opportuno distinguere la responsabilità "cd. esterna", per gli eventi lesivi che il soggetto sottoposto alla vigilanza cagiona a terzi, da quella "cd. interna", per i danni che procura a se stesso.

Se è pacifica la riconducibilità della prima fattispecie all´art. 2048 c.c., non può dirsi altrettanto in merito alla seconda figura. A fronte di chi la ammette – sul presupposto che il dovere di vigilanza dell´allenatore sia finalizzato a garantire l´incolumità degli allievi -, vi è chi si esprime in senso contrario, ritenendo che la responsabilità "cd. interna" abbia natura contrattuale e trovi la propria fonte nel contatto sociale instauratosi fra l´allievo e il precettore. L´idea che l´art. 2048 c.c. sia applicabile solo in presenza di un fatto illecito impedisce, secondo i sostenitori di questa tesi, il richiamo ad una simile prescrizione. Difficilmente, infatti, i danni che l´allievo procura a se stesso durante la pratica sportiva sono la conseguenza di un illecito.

L´art. 2048 c.c., con formula antiquata ed analoga a quella contenuta nel codice civile abrogato, enuncia, tra l´altro, che: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un´arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza" (comma 2). Tali soggetti possono "liberarsi dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto" (comma 3). Il contenuto della disposizione è stato esteso dalla dottrinae dalla giurisprudenza a tutti coloro che per pubblico ufficio o per incarico privato impartiscono un insegnamento culturale, tecnico, sportivo, a tutti gli insegnanti, pubblici e privati, ai docenti di educazione fisica, agli allenatori e agli istruttori, anche di fitness.

Quindi sì l’istruttore deve essere presente: consiglio comunque di controllare lo Statuto del Circolo.

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