Buonasera Dott. Polidori.
Le espongo il mio problema.
Ho acquistato un cavallo per mia figlia a fine Maggio da un venditore (non sono ancora riuscito a capire bene se è un venditore o altro istruttore di maneggio)
presentato dall’istruttore del maneggio di mia figlia.
Ovviamente non avendo mai avuto a che fare con il mondo dei cavalli mi sono fidato dell’istruttore.
Il cavallo non era del venditore ma di un privato.
Il venditore ci ha fornito il prezzo e dopo le visite veterinarie ho acquistato il cavallo.
Dopo il passaggio di proprietà, il vero proprietario mi contatta per verificare il passaggio e parlando mi dice che lui
aveva messo in vendita il cavallo per una somma molto inferiore.
Infatti a vendita conclusa il venditore gli ha dato la somma pattuita.
A me il venditore non ha mai permesso di contattare il proprietario e anche alla richiesta di uno sconto mi ha sempre detto
che il proprietario non scendeva sotto alla cifra detta.
Nella trattativa non si è mai parlato di provvigioni spettanti al venditore in quanto pensavo che fosse un accordo tra
lui e il proprietario del cavallo e non è stato mai accennato il fatto che il proprietario aveva fissato il prezzo.
Il cavallo è stato pagato con assegni intestati al venditore e già incassati, ma senza avere nessun tipo di ricevuta.
Posso rivalermi sul venditore che ha avuto un comportamento molto scorretto in quanto non mi ha mai fornito il prezzo di
vendita dichiarato dal prorietario e la percentuale per la sua consulenza, ma ha fissato lui il prezzo ?
Grazie per la risposta per inizare a capire come conportarmi.
- Ospite ha scritto 9 anni fa
Salve, fa parte del "mondo della compravendita del cavallo" il fatto che il proprietario si affidi ad un terzo per procurare un acquirente.
Questi si prodiga per cercare un acquirente per l’equide, nel mentre sostiene le spese di mantenimento e lavoro del cavallo, e conduce le trattative.
Se controlla la raccolta di usi e consuetudini vigenti in materia avrà modo di riscontrare l’applicabilità di una percentuale del 10% sul valore del cavallo, peraltro derogabile su accordo delle parti e cui si sommano quelle spese di cui sopra.
Può sporgere denuncia se in termini, ma circa l’esito positivo della procedura nutro seri dubbi…
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 9 anni fa
Grazie della risposta.
Non ho messo gli importi, ma in questo caso il venditore ha messo una percentuale del 150% sul prezzo ricavato dal proprietario del cavallo.
Inoltre il cavallo è sempre rimasto in casa del vero proprietario.
- Ospite ha risposto 9 anni fa
Tranne nei giorni in cui abbiamo provato il Cavallo
- Ospite ha risposto 9 anni fa
Purtroppo è una situazione che si verifica con frequenza nella compravendite di cavalli, la trattativa viene portata avanti da un terzo che tratta in nome e per conto del vero proprietario che spesso e volentieri non sa nemmeno a quanto ammonta la richiesta di danaro avanzata dal mediatore…una situazione ai limiti della legalità: bisognerebbe sapere gli accordi intervenuti fra proprietario e mediatore, se ci sono situazioni pregresse da "sistemare", capire se in caso di denuncia il proprietario sarebbe disposto a testimoniare in Suo favore…
Se Lei è in termini, può presentare denuncia contro il mediatore, io Le posso dire che sulla base delle mia esperienza sarà difficile che Lei possa ottenere un risarcimento…
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 9 anni fa
Grazie delle risposte, ho preso una bella fregatura per inesperienza e per troppa fiducia.
Mi sarà utile per eventuali futuri acquisti.
Anche se sono passati 3 mesi, posso chiedere la fattura (o ricevuta) al venditore ?
- Ospite ha risposto 9 anni fa
Il termine per presentare denuncia è di 90 gg: la querela va essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dall´effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell’autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l’autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto.
La fattura la può richiedere anzi io la chiederei proprio per capire se il venditore era veramente all’oscuro dell’operazione o mentiva, e comunque se desidera la denuncia, se in termini, la può presentare…tutt’al più verrà archiviata…
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 9 anni fa
Se desidera essere assistito nella redazione della denuncia e nella qualifica del reato (fondamentale!) mi può contattare via mail all’indirizzo:
virginia.polidori@libero.it
valuteremo un preventivo e la possibilità in via transattiva di avere un parziale risarcimento qualora sussistano i presupposti.
p.s. La fattura la può richiedere come detto, la emissione dipende dalla qualifica del venditore…se si tratta di un privato che aliena il proprio cavallo a scopo amatoriale, ovvero non nell’ambito di una attività economica con scopo di lucro, non potrà emettere fattura!
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 9 anni fa
Volevo un consiglio circa 15 giorni fa ho comprato un cavallo da un commerciante del valore di 1400 euro mi ha venduto la cavalla dicendomi che andava bene per una bimba con prime esperienze che invece e tutto al contrario la bimba nn si puo avvicinare xke scalcia e cerca di rompere la cavezza legata a vento ecc ecc ora chiamando al commerciante e dicendo che ha questi problemi nn mi vuole restituire i soldi ma la valuta solo 400 euro ora dico posso fare una denuncia
- Ospite ha risposto 5 anni fa
Salve Sig.ra,
La invito a postare autonomamente la domanda, visto che non credo abbia nulla a che fare col problema dell’altro utente.
Lei lo ha provato il cavallo? Sua figlia come si è trovata? Avete avuto modo di riscontrare anomalie comportamentali?
Esistono dei vizi che, qualora non segnalati dal venditore al momento della vendita o non facilmente riconoscibili (il vizio deve essere occulto), consentono al compratore, una volta appurato che il cavallo ne è affetto, di restituire il cavallo in un termine che varia dagli 8 ai 40 giorni in base alla provincia in cui è stato venduto e in base alla tipologia del vizio. E’ dovere del compratore informare il venditore della presenza del vizio al suo manifestarsi, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge, a pena della decadenza di ogni azione. La materia è disciplinata principalmente dall’articolo 1496 del Codice Civile e dagli "usi locali".
Tali vizi sono detti "redibitori" e sono principalmente:
· ticchio d´appoggio o volante
· ballo dell´orso
· corneggio
· luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi
· cancro del fettone
· bolsaggine
· alcuni usi locali riconoscono come vizio redibitorio anche la rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, restìo).
In tema di compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e comunque entro un anno dalla consegna dell´ animale (termine di prescrizione).
Valuti se può rientrare in detta casistica.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 5 anni fa
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