Salve Avvocato Virginia Polidori, sono Francesco, un principiante nel campo dell’equitazione, e circa a metà gennaio ho acquistato un cavallo di 14 anni da passeggiata con microchip e con documenti AIA da un privato che mi garantiva il cavallo appunto che fosse per principianti; il cavallo era ancora intestato al vecchio proprietario, dunque, il venditore che ho contattato si doveva ancora effettuare il passaggio di proprietà, dunque mi sono trattenuto dalla cifra pattuita 300 euro che glieli avrei dati non appena il venditore avesse completato il passaggio di proprietà a nome suo e poi a nome mio; nel frattempo dopo circa 2 settimane che avevo il cavallo mi resi conto che durante i tentativi di uscita in passeggiata c’era qualcosa che non andava, praticamente il cavallo non era sereno, si fermava senza nessun motivo, girava spontaneamente, non girava per quelle strade che io gli volevo far prendere, e più insistevo e più si agitava; dunque, pensai che il problema fossi io, allora feci provare il cavallo a persone esperte ed effettivamente si resero conto che c’era qualche problema di testa, perché nel frattempo feci dare anche una sistemata ai denti, pensando che si sarebbe potuto trattare di un problema ai denti, e invece no, il problema persisteva e persiste tuttora. Adesso mi ritrovo un cavallo che risulta essere intestato al figlio del venditore che io ho contattato e che non vuole più restituirmi i soldi (1100 euro tracciabili tra bonifico e assegno), non vuole più indietro il suo cavallo e che per di più vuole ancora i restanti 300 euro che io gli devo; nel frattempo il venditore vuole fare la denuncia di perdita di possesso…Che faccio? É possibile fare qualcosa per avere i soldi indietro? Come posso tutelarmi per il fatto che ho un cavallo che non è di mia proprietá? Grazie.
- Ospite ha scritto 9 anni fa
Art. 1496 cc Vendita di animali: Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Quindi ci rifacciamo agli usi vigenti in materia.
La prima è la clausola relativa ai vizi redibitori. Infatti, gli artt.1490 e seguenti del Codice Civile, prevedono che entro 8 giorni dalla scoperta di tali vizi ed entro un anno dall´acquisto, sia possibile restituire il cavallo al venditore, il quale deve restituire il prezzo e rimborsare le spese relative. Si tratta di vizi che, qualora non segnalati dal venditore al momento della vendita o non facilmente riconoscibili (il vizio deve essere occulto), consentono al compratore, una volta appurato che il cavallo ne è affetto, di restituire il cavallo in un termine che varia dagli 8 ai 40 giorni in base alla provincia in cui è stato venduto e in base alla tipologia del vizio. E´ dovere del compratore informare il venditore della presenza del vizio al suo manifestarsi, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge, a pena della decadenza di ogni azione. La materia è disciplinata principalmente dall´articolo 1496 del Codice Civile e dagli "usi locali".
I vizi redibitori sono:
ticchio d´appoggio o volante
ballo dell´orso
corneggio
luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi
cancro del fettone
bolsaggine
alcuni usi locali riconoscono come vizio redibitorio anche la rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, restìo)
Non esiste invece garanzia per le prestazioni sportive del cavallo, in quanto la effettiva costituzione del binomio non può essere certa.
Questa la situazione normativa e consuetudinaria: purtroppo i termini sono scaduti, l’incompatibilità del binomio non ha tutela, ergo, a mio modesto parere faccio fatica ad individuare i presupposti per una azione giudiziaria.
Se poi desidera una consulenza più specifica mi può contattare alla mail virginia.polidori@libero.it e valuteremo insieme un preventivo.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 9 anni fa
Ho provato in tutti i modi di cercare un compromesso con il venditore ma lui non ne vuole proprio sapere niente, per inviarmi i documenti vuole assolutamente i restanti 300 euro; il venditore potrebbe invece intervenire con un’azione legale nei miei confronti? In questi casi, visto che il venditore deve fare una denuncia per perdita di possesso, chi ne risponde degli eventuali danni che potrebbe creare questo cavallo? Grazie.
- Ospite ha risposto 9 anni fa
Gent.mo Sig.re Francesco, la questione diventa piuttosto specifica e sulla base degli accordi intervenuti col Portale del Cavallo, mi trovo nella condizione di invitarLa a valutare una consulenza specifica; mi può contattare alla mail virginia.polidori@libero.it, le comunicherò il preventivo, quindi vedrà Lei se approfondire il quesito o meno.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 9 anni fa
Prego accedi per rispondere.