Gentile Avvocato. Siamo un allevamento di cavalli da corse al trotto ma per passione teniamo anche dei pony. Essendo che, nella zona (Montecatini Terme) non esiste niente del genere, mi piacerebbe creare un ambiente dove tutte le domeniche i bambini possono venire a montare o attaccare i nostri pony.Pagando ovviamente. Non so se ha presente FORTE DEI MARMI. A questo proposito volevo sapere cosa mi occorre; ovvero se c`è un regolamento, un`assicurazione da fare per la responsabilità . Aspetto una risposta. Grazie mille
- Ospite ha scritto 16 anni fa
Salve…non faccio altro che riportarLe il S. 4322
Sen. Fiorello Cortiana (Verdi-U)
Legge-quadro sul cavallo nella campagna e nei centri ippici
8 novembre 1999: Presentato al Senato
9 febbraio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l`esame).
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
TURISMO EQUESTRE
Art. 1.
(Definizione di turismo equestre)
1. Ai fini della presente legge, per «turismo equestre» si intendono le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive non agonistiche, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati od attaccati.
Art. 2.
(Sentieristica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riapertura e manutenzione di sentieri o tratturi atti al turismo equestre montato, completando i relativi tragitti, previo parere della Federazione italiana turismo equestre ed equitazione di campagna (FITEEC-ANTE), al fine di garantire la continuità tra i vari percorsi, anche mediante i necessari aggiornamenti ai propri piani urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome, nei cui territori siano ubicati centri abilitati al turismo equestre, garantiscono un’adeguata informazione nonchè tutta l’assistenza necessaria per l’utilizzo dei percorsi di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 1 devono, in particolare, essere curati i percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.
Art. 3.
(Luoghi di sosta)
1. Al fine di agevolare il turismo equestre, i centri di turismo equestre, che risultino affiliati alla FITEEC-ANTE in base ad apposita certificazione rilasciata dalla Federazione stessa e che operino da almeno due anni, possono avanzare richieste agli enti territoriali competenti per il recupero, a proprie spese, di vecchi stabili non utilizzati e di proprietà della regione, della provincia o del comune in cui il centro stesso abbia la propria sede, al fine di trasformarli in punti di tappa.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata all’ente territoriale competente, allegando il progetto per la trasformazione dei locali, con particolare riferimento a quelli destinati alla scuderizzazione, che devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti. Tale conformità è accertata dalla competente azienda sanitaria locale.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, l’autorità competente provvede a rilasciare apposita autorizzazione, che può comunque prevedere particolari condizioni a carico del concessionario, e, contestualmente, dispone la concessione dello stabile.
Art. 4.
(Requisiti per circolare a cavallo
in luoghi pubblici)
1. Chiunque circoli a cavallo in luoghi pubblici deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul nuovo codice della strada, ed è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia previste dallo stesso codice. Il medesimo soggetto, inoltre, deve essere in possesso della documentazione identificativa del cavallo, di cui all’articolo 11 della presente legge, nonchè dell’autorizzazione a montare rilasciata dalla FITEEC-ANTE o dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), o, in alternativa alla predetta autorizzazione, può stipulare un’apposita assicurazione per la responsabilità civile e portare con sé il relativo certificato, o copia della polizza.
Capo II
EQUITAZIONE
Art. 5.
(Centri ippici)
1. Si definisce «centro ippico» un insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali siano ospitati almeno otto cavalli addestrati ed idonei all’uso turistico, ludico-addestrativo od agonistico.
2. Il centro ippico di cui al comma 1 può essere gestito da un’impresa o da un’associazione, anche senza scopo di lucro.
3. Ai fini della tutela dei cavalli, il centro ippico deve avere un numero di recinti per cavalli pari alla metà dei cavalli ospitati nel centro stesso.
4. Ogni cavallo ospitato nel centro ippico deve avere la possibilità di stazionare per almeno dodici ore della giornata nei recinti per cavalli.
Art. 6.
(Requisiti per l’apertura
di un centro ippico)
1. Per l’apertura di un centro ippico le autorità competenti ai sensi dei commi 2 e 3 devono verificare la disponibilità e l’idoneità dei luoghi a tale fine adibiti, in relazione alle finalità d’uso ed alle modalità di scuderizzare i cavalli.
2. L’idoneità sanitaria dei luoghi di cui al comma 1 è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla azienda sanitaria locale competente. L’idoneità tecnica dei predetti luoghi è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato dalla FITEEC-ANTE, dall’Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) ovvero dalla FISE, a seconda dell’indirizzo dell’attività del centro.
3. L’autorizzazione per l’apertura del centro ippico è rilasciata dal comune competente per territorio. Nell’autorizzazione deve risultare che la conduzione tecnica del centro ippico è obbligatoriamente affidata ad una persona iscritta in uno dei registri equestri di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Art. 7.
(Registri equestri)
1. Sono istituiti, presso la FITEEC-ANTE, l’ANIRE, la FISE, la Società italiana di mascalcia (SIM) e la Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo, appositi registri professionali nazionali equestri, relativi alle diverse attività svolte nei centri ippici.
2. Per l’iscrizione nei registri di cui al comma 1 è necessario essere in possesso del relativo titolo, rilasciato da uno degli enti di cui al medesimo comma l, come di seguito specificato:
a) registro degli istruttori equestri: titolo rilasciato dalla FISE;
b) registro dei maestri di turismo equestre: titolo rilasciato dalla FITEEC-ANTE;
c) registro delle guide di turismo equestre: titolo rilasciato dalla FITEEC-ANTE;
d) registro degli accompagnatori di turismo equestre: titolo rilasciato dalla FITEEC-ANTE;
e) registro degli operatori per la riabilitazione equestre: titolo rilasciato dall’ANIRE;
f) registro dei maniscalchi: titolo rilasciato dalla Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo, o dalla SIM.
3. I titoli rilasciati dalla FITEEC-ANTE possono essere riconosciuti anche dalla Federazione internazionale turismo equestre.
Art. 8.
(Deroghe)
1. Sono estese alle attività sportive equestri ed alle attività ad esse collegate, comprese quelle veterinarie, tutte le deroghe urbanistiche, previste dalle disposizioni vigenti nel settore agricolo.
Art. 9.
(Disposizioni previdenziali e assistenziali)
1. I dipendenti dei centri ippici di cui all’articolo 5 sono sottoposti alla contrattazione collettiva nazionale del settore del commercio; agli stessi dipendenti si applicano, da parte degli istituti assistenziali e previdenziali previsti dalla medesima contrattazione collettiva, le disposizioni relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 10.
(Allevamento)
1. Ai fini di cui alla presente legge è definito «cavallo italiano» il cavallo nato nel territorio della Repubblica.
2. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla tutela delle razze equine in via di estinzione, le associazioni di razza, designate ai sensi del comma 6, effettuano il censimento di tutte le razze equine autoctone e, a tal fine, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fissare i criteri identificativi dei propri cavalli.
3. La tenuta dei libri genealogici ai fini di cui al comma 2 è affidata alle singole associazioni di razza, d’intesa con le associazioni provinciali degli allevatori (APA).
4. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, una commissione tecnica permanente composta da undici membri dei quali:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) un rappresentante del Ministero dell’ambiente;
c) un rappresentante per ognuno degli enti che rilasciano i titoli che abilitano all’iscrizione ai registri professionali nazionali equestri ai sensi dell’articolo 7;
d) un veterinario iscritto nel registro professionale dei veterinari ed esperto di cavalli;
e) tre esperti del settore dei cavalli.
5. I membri della commissione tecnica di cui al comma 4 sono nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, durano in carica due anni e sono rinnovabili. L’esperto di cui alla lettera d) del predetto comma 4 è scelto fra una terna di nomi proposta dall’Ordine nazionale dei veterinari; ciascuno dei rappresentanti degli enti di cui alla lettera c) dello stesso comma è scelto fra una terna di nomi proposta dal rispettivo ente.
6. La commissione tecnica deve verificare l’esistenza dei requisiti per la tutela di una razza equina e designare, mediante apposito regolamento, l’associazione incaricata della relativa rappresentanza. Con lo stesso regolamento sono fissati i criteri di merito in base ai quali sono corrisposte eventuali sovvenzioni.
7. Il privato allevatore, per ottenere la qualifica del proprio cavallo, deve iscriverlo ad una associazione di razza.
8. Per i cavalli non iscritti in un libro genealogico ai sensi del presente articolo, devono essere istituiti appositi registri anagrafici, tenuti dalle APA competenti territorialmente.
Art. 11.
(Identificazione del cavallo)
1. A ciascun cavallo destinato ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica è applicato, a spese del proprietario, alla prima visita presso l’azienda sanitaria locale competente, un microchip, con rilascio di apposito documento, dal quale risultano gli estremi identificativi dell’animale e dell’allevatore o proprietario.
2. Resta ferma l’applicazione delle norme vigenti in materia di identificazione e di importazione dei cavalli.
3. Il cavallo destinato ad attività ludico-sportiva o turistica è considerato animale d’affezione e tale stato non può essere modificato.
Art. 12.
(Norme sanitarie)
1. In materia sanitaria e di profilassi, si applicano le disposizioni comunitarie e le relative norme nazionali di recepimento.
Art. 13.
(Smaltimento del carcame)
1. Il carcame del cavallo destinato ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica non può essere commercializzato. Per lo smaltimento di tali cavalli o loro parti ovvero per i prodotti che originano dal cavallo medesimo, si applica il decreto del Ministro della sanità del 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1994.
2. Le aziende sanitarie locali competenti autorizzano l’incenerimento dei cavalli di cui all’articolo 11, comma 3.
Capo III
IPPOTERAPIA
Art. 14.
(Definizione di ippoterapia)
1. Si definisce «ippoterapia» l’insieme delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera m), 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Possono essere sottoposti ad ippoterapia esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 che siano dichiarati idonei a tale terapia a seguito di apposita certificazione rilasciata da medici neuropsichiatri o fisiatri, operanti in un centro specialistico convenzionato ai sensi dell’articolo 17, comma 1.
3. L’ippoterapia è praticata con qualsiasi tipo di cavallo, a condizione che risulti docile, preparato e non affetto da zoppie.
Art. 15.
(Requisiti per l’esercizio dell’ippoterapia)
1. L’ippoterapia è praticata presso centri ippici specializzati e riconosciuti. Per ottenere tale qualifica i suddetti centri devono essere forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie e di personale qualificato iscritto al registro nazionale degli operatori di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità , con proprio decreto, determina le attrezzature necessarie per la pratica dell’ippoterapia. I centri ippici già operanti devono adeguare le proprie strutture alle disposizioni del decreto stesso entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
(Istruttori specializzati)
1. All’interno del centro specializzato di cui all’articolo 15 l’ippoterapia viene effettuata da istruttori abilitati che abbiano conseguito la specializzazione in equitazione terapeutica rilasciata dall’ANIRE e che siano iscritti nel registro di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e).
2. Possono altresì conseguire la specializzazione in equitazione terapeutica i fisioterapisti, gli psicometricisti e gli educatori professionali previo superamento di un corso tenuto presso centri a tale fine autorizzati.
3. L’abilitazione di cui al comma 2 è attestata con apposita certificazione rilasciata dal Ministero della sanità .
Art. 17.
(Convenzionamento)
1. L’azienda sanitaria locale competente per territorio può stipulare apposite convenzioni con i centri ippici specializzati che effettuano l’ippoterapia ai sensi dell’articolo 15.
2. Il centro ippico specializzato deve possedere una capacità operativa, determinata dall’azienda sanitaria locale competente all’atto della stipula della relativa convenzione, sulla base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di uno standard medio di prestazioni. In caso di mancato rispetto di tali minimi di prestazione, la convenzione può essere revocata dall’azienda sanitaria locale competente.
3. Nella convenzione sono specificate le modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e del rilascio delle relative impegnative.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18.
(Norma transitoria)
1. Le attività già in essere, che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge, devono essere rese conformi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 17 anni fa
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