io possiedo un terreno di circa 4300 mq con insistenti 2 stalle da circa 700 mq, l’area è situata in una frazione di un piccolo paese di campagna della provincia di cremona. Vorrei adibire tale area a maneggio per circa 20 cavalli, compreso il mio, vorrei sapere pero’ se esistono delle distanze minime dalle abitazioni esistenti, questo perchè il mio geometra si è già interessato presso l’ufficio tecnico del Comune, il quale non ha posto alcun problema, però mi fa presente che potrebbe essere l’Asl a non rilasciarmi l’autorizzazione necessaria in quanto le esistenti abitazioni si trovano a poca distanza dalla mia proprietà.
grazie
- Ospite ha scritto 14 anni fa
Le distanze fra le costruzioni sono regolate dalle legge per vari motivi: perché ogni proprietario possa godere del suo immobile con il minor sacrificio per i vicino o, se necessario, con pari sacrificio, per evitare che si creino situazioni insalubri o fonti di discordia, ecc.
La legge quindi prevede che chi edifica deve rispettare i piani regolatori e i regolamenti comunali (artt. 869-871 C.C.) e che non è consentito violare le norme sulle distanze contenute negli artt. 873-899 C.C. e le norme dei regolamenti che questi articoli richiamano. In caso di violazione chi la ha subita può richiedere la rimessione in pristino (art. 872 C.C.), vale a dire che la costruzione che viola le distanze sia rimossa fino alla distanza di legge. Se sono violate norme amministrative diverse da quelle richiamate, chi ha subito la violazione può chiedere solo il risarcimento del danno.
873cc Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una maggiore distanza.
889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
891 Distanze per canali e fossi.
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
892 Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Esiste una normativa molto specifica in materia di confini(luci, vedute, comunione di muri, siepi ert..)che non è qui possibile esaminare.
Se desidera una consulenza sono a Sua disposizione:
virginia.polidori@libero.it
Buona giornata
Avv. Virginia Polidori.
p.s. Se avesse bisogno di consigli non esiti a contattarmi: tra le altre attività seguo un centro di allenamento e addestramento cavalli da trotto in qualità di loro legale di fiducia.
Se volesse fare una donazione per i cavalli scarti di pista (trotter), li potrà aiutare regalando loro un ballone di fieno.
E’ una causa che seguo personalmente sapendo quale fine li attende nel caso non raggiungano prestazioni soddisfacienti.
Grazie in anticipo.
intestario: Virginia Polidori;
iban: IT 13 U 02008 02455 000002537009
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 14 anni fa
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