informazioni su apertura nuova attività di allevamento/maneggio

Buona sera Avvocato,
volevo chiederle alcune informazioni sulla volontà, da parte di un mio cliente, di installare un allevamento di equini nel territorio di Gambugliano (VICENZA).
Il mio cliente innanzitutto possiede un terreno a destinazione urbanistica "agricola" e la sua volontà è quella di installare un´attività idonea all´area posseduta. Per poterlo fare ha l´obbligo di essere "imprenditore agricolo", secondo la recente normativa regionale del Veneto n. 11 del 2004.
Ovviamente deve anche rispondere i requisiti citati nell´ art. 2135 del Codice Civile, il quale definisce il termine di "imprenditore agricolo" come figura che ha la possibilità di installare attività in area agricola. Tali attività possono essere nello specifico anche allevamenti di animali e attività connesse ad essi, in questo caso gli animali in questione sarebbero appunto equini.

Quello che non sappiamo però, e che è per l´appunto Oggetto della presente richiesta, è quali sono i requisiti minimi per essere allevatore di equini?
Esempio: numero di capi, anni di esperienza con i cavalli, ettari posseduti, ecc…

Tengo a puntualizzare che, inizialmente, il mio cliente vorrebbe cominciare con un maneggio/pensione e con relative strutture funzionali all’attività. Possiede già alcuni cavalli e terrebbe in "affido" altri capi di terze persone, le quali avrebbero la possibilità di cavalcare sia sul terreno Oggetto dell´intervento sia nelle colline limitrofe. Successivamente, se le cose andranno per il verso giusto, si passerà ad un vero e proprio allevamento/maneggio.

La ringrazio per il tempo dedicato e con l´occasione distintamente saluta

enrico greggio architetto
cell. 329.62.45.011

p.za aldo moro n. 17 – 35030
sarmeola di rubano – PADOVA
tel. 049.632.639 – fax 049.630.137
e-mail enrico.greggio.81@gmail.com

  • Ospite ha scritto 14 anni fa

Egregio architetto, mi permetto di farLe presente che il mio compito e ruolo su codesto sito si esaurisce nel fornire semplici indicazioni: il quesito che Lei pone alla mia attenzione va ben oltre i miei compiti, si tratta di una vera e propria consulenza per di più con evidenti fini economici. Lei che è iscritto ad un ordine saprà meglio di me, che non ci si può rivolgere ad altro professionista a sua volta iscritto ad un Albo, ai fini di consulenza PER TERZI.
Mi mette in seria difficoltà…

NON E’ QUESTA LA FINALITA’ DEL SITO!

Tuttavia le darò qualche indicazione:
la relativa norma del Codice Civile è stata riscritta dal Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, attuativo della delega per la modernizzazione dei settori pesca, foreste e agricoltura
(n. 57 del 5 marzo 2001) che, all´art. 1 scrive così:

Le posso solo dire che l’attività di allevamento animali non può essere esclusiva: si devono svolgere attività complementari e connesse, come da lei stesso rilevato.
Il nuovo art. 2135 (terzo co.) amplia la categoria di attività agricole per connessione includendovi attività che hanno carattere commerciale oggettivo e che quindi dovrebbero essere attività commerciali ex art. 2195. Tali attività sono (art. 2135 terzo co.):

-le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da una attività agricola essenziale;
-le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l´utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell´azienda normalmente impiegate nell´attività agricola esercitata comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e l´agriturismo.

Al fine della identificazione di attività agricole per connessione è quindi necessaria la contemporanea presenza di due condizioni o requisiti:

-chi esercita attività agricola per connessione deve già essere imprenditore agricolo, ossia svolgere una delle tre attività essenziali (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui).
-l´attività per connessione deve essere coerente con l´attività essenziale (produzione vino sulla base dell´uva proveniente dal proprio fondo e non produzione di vino se si è allevatori di mucche).

È indispensabile che l´imprenditore agricolo nella conduzione dell´impresa agricola
risponda a criteri di professionalità (attività svolta in modo stabile e continuativo) ed
economicità (risultato economico positivo generato da operazioni sul mercato) senza le
quali non può esservi impresa.
L´imprenditore agricolo è definito a titolo principale se:
– dedica all´attività agricola almeno due terzi del proprio lavoro complessivo;
– ricavi dalla stessa attività almeno due terzi del proprio lavoro complessivo;
– abbia la necessaria capacità professionale.
Si presume l´esistenza di quest´ultimo requisito quando il soggetto interessato abbia:
– esercitato per almeno un triennio attività agricola come coadiuvante familiare o come
lavoratore agricolo;
– un titolo di studio diploma di scuola agraria , o istituto tecnico professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario prevalente, laurea nel settore agrario e veterinario, delle
scienze naturali.
Rientrano pertanto tra gli imprenditori a titolo principale:
– le persone fisiche
– le cooperative agricole
– le associazioni professionali di imprenditori agricoli;
– le società di persone
– le società di capitali
Le attività connesse sono consentite, ma non devono prevalere rispetto all’attività agricola
principale.

Confidando nella sua sensibilità, mi auguro apprezzi lo strappo alla regola fatto e mi auguro voglia sostenere le cause che sto patrocinando per salvare gli abitanti di un gattile nel Bellunese e per trovare una sistemazione ad alcuni equidi scarti di pista, vecchi o malati (centro di allenamento e addestramento del cavallo "Ippocampus").
L’aiuto va indirizzato a:
intestatario: Avv. Virginia Polidori;
iban: IT 13 U 02008 02455 000002537009.
La ringrazio sin da ora per il contributo che vorrà fornire.

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