detenzione cavallo

sono rappresentate legale di un piccolo maneggio sito in provincia di Catania. Nel mese di settembre 2007 è stata portata in pensione una cavalla da una signora, al prezzo di € 180,00 più IVA mensili. A tutt`oggi però la proprietaria, pur avendo ricevuto una fattura a fine marzo per il pagamento di 7 mesi arretrati, non ha provveduto al pagamento di nessuna retta mensile. Siccome continuo a mantenere l`animale, vorrei sapere, posso commutare il pagamento delle rette con il valore della cavalla e diventarne proprietaria? ed in caso negativo come intervenire per evitare di continuare a mantenere detta cavalla?

  • Ospite ha scritto 16 anni fa

Gent.ma Signora, premetto che Lei non è certo la prima che si lamenta di mancati pagamenti legati alla pensione, ferratura, visite e cure veterinarie…persino noi come Avvocati facciamo fatica a riscuotere le nostre parcelle.
Purtroppo la risposta che mi trovo a darle è di segno negativo ovvero lei non può assolutamente convertire il mancato pagamento delle pensioni nellappropriazione indebita del cavallo!
La soluzione si chiama decreto ingiuntivo. Io mi comporterei in codesto modo: prima tenterei un approccio amichevole e cercherei di farmi pagare dalla proprietaria del cavallo quanto dovuto spiegandole che in caso contrario si rivolgerà ad un legale. Se la proprietaria dell`animale nonostante la sua cortese richiesta non paga, allora lei passerà come detto alle vie legali. Si rivolgerà ad un mio collega che le redigerà una diffida o atto di messa in mora col quale si intima a controparte il pagamento della somma dovuta entro e non oltre un termine certo. (Se dovesse accettare e pagare, la questione finisce qui).In caso di riscontro negativo il mio collega redigerà un decreto ingiuntivo, si svolgerà la normale attività processuale prevista per il caso e sarà il giudice e solo il giudice a decidere la controversia in modo tale che il suo credito sia sanato.
Mi faccia Sapere!
Ah dimenticavo: lei deve continuare a mantenere il cavallo, altrimenti potrebbe rischiare di essere indagata per maltrattamenti, abbandono di animali e altro…lo so…da noi si dice becco e bastonato…mi tenga informata e in bocca al lupo!!!
Se necessita di aiuto, sono disponibile in qualità di professionista all`indirizzo:
virginia.polidori@libero.it e al sito http://digilander.libero.it/vi.circe/

Gentile Avvocato,
vorrei sapere se l’obbligo di mantenimento da parte del maneggio comprende anche le cure necessarie ad un cavallo malato il cui proprietario è moroso da molti mesi e a cui è già stata inviata la lettera di diffida, senza riscontro.

  • Ospite ha risposto 12 anni fa

Le ho già risposto nel post successivo.

Ma nel caso in cui una persona lascia in pensione un cavallo senza pagare la pensione, non si può ritenere abbandono di animale tale comportamento da parte del proprietario?

  • Ospite ha risposto 8 anni fa

Il concetto di abbandono come delineato dall’art. 727 c.p. non implica affatto l’incrudelimento verso l’animale o l’inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l’abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche, mancanza di attenzione. Così come, nel concetto penalistico di abbandono ripreso anche dall’art. 591 c.p. sia pure con connotati diversi, nell´ipotesi dell’abbandono di animali contemplato dal comma 1° dell’art. 727 c.p. viene delineato in modo non dissimile la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l’animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell’animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l’altrui sorte, evoca quindi l’elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Versandosi in tema di contravvenzione non si esige per la punibilità dell´agente la volontarietà dell´abbandono ma anche l´attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. (conferma sentenza emessa il 21/11/2008 dalla Corte di Appello di Brescia) Pres. Teresi, Est. Grillo, Ric. Mariano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011) Sentenza n. 18892.

La tua risposta

Prego per rispondere.