Buongiorno avvocato. Possiedo un cavallo per salto ostacoli a cui è capitato un brutto incidente. Durante un trasporto in van di ritorno da un concorso, il mio cavallo è stato morsicato a sangue da un cavallo della mia scuderia che gli era stato legato a fianco. Pare che il morsicatore sia stato legato male e si sia liberato, divertendosi a torturare il povero malcapitato per più di 2 ore senza che il trasportatore si accorgesse di nulla. Il danno è stato di grossa entità, infatti la lesione era estesa su quasi tutto il collo con asportazione del di pelo, cute e sottocutaneo. L’incidente si è verificato a fine maggio e solo oggi, dopo assidue e costose cure, possiamo dire che la ferita sia chiusa. Purtroppo alcune cicatrici sono rimaste ben visibili.
La mia domanda è questa: chi è responsabile dei danni causati al mio cavallo? Il trasportatore o il proprietario del cavallo morsicatore? Posso chiedere un rimborso per le spese sostenute per le cure e per il danno estetico? La proprietaria del cavallo non dispone di polizza RC capofamiglia, l’assicurazione FISE in questo caso può coprire il danno? La ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Alessandra Ubaldi
- Ospite ha scritto 13 anni fa
Art. 1681. Responsabilità del vettore.(trasporto di persone)Analogia
Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto , il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Ricorrendo al dettato di codesta norma codicistica, Lei ha azione nei confronti del vettore; dovrà documentare l’entità del danno economico patito.
Art. 1698. Estinzione dell´azione nei confronti del vettore.(trasporto di cose)
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate e il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purchè in quest´ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Le consiglio altresì la lettura del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
Comunque la responsabilità è del vettore!
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 13 anni fa
http://www.veterinariaalimenti.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=2837
Legga questo sito!
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 13 anni fa
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