Cavallo in paddock

Salve, se detengo un cavallo di un amico con un rimborso spese a casa in paddock (dove ho un regolare codice stalla e allevo i miei cavalli) e il cavallo in questione si fa male, di chi è la responsabilità? Chi deve pagare le spese veterinarie ecc? Io o il proprietario?

in particolare se a seguito dell’incidente il cavallo subisce un danno irreversibile e che il proprietario è stato avvisato appena ne sono venuta a conoscenza posso essere incolpata di negligenza per non essermene accorta nell’immediato? ( i paddock sono molto grandi, l’uomo va due volte al giorno, non sempre i cavalli si avvicinano alla persona che gli da da mangiare e spesso restano lontani neinpaddock)

grazie

Salve,

da quel che mi dice lei ospita, verso un mero rimborso spese, il cavallo di una amica nel proprio paddock in regola con codice stalla e normative ASL.

Le consiglio, onde evitare futuri malintesi, di provvedere a redigere una scrittura privata con la proprietaria del cavallo in cui, concordemente, stabilite il compenso ricevuto a titolo rimborso spese e stabilite su chi grava la responsabilità nel caso sfortunato accadano i fatti indicati nella sua richiesta.

Se non pattuite nulla in proposito, lei potrebbe assumere la qualifica giuridica di custode con ciò che ne consegue a norma del C.c. Le riporto qualche pronuncia della Suprema Corte in materia

Per la giurisprudenza, «nel caso di perdita della cosa data in
deposito, il depositario, per liberarsi dall’obbligo di risarcimento del
danno, deve provare che l’evento era imprevedibile o inevitabile o
estraneo al comportamento da lui tenuto nell’esecuzione del contratto;
atteso che primo presupposto per la liberazione del contraente
inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso
della causa dell’inadempimento e solo dopo che il debitore abbia
provato la causa concreta dell’inadempimento si può passare alla
valutazione della diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il
depositario non abbia fornito la prova che la perdita della cosa si è
verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta
superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo
essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall’obbligo del
risarcimento del danno» 13. (Cass. 4 giugno 1993 n. 6242, in DeJure.)

La diligenza si valuta con minor rigore quando il deposito è
gratuito. Per la giurisprudenza, «anche nell’ipotesi di deposito gratuito,
il depositario per liberarsi da ogni responsabilità deve provare
l’imprevedibilità o inevitabilità della perdita della cosa, ovvero l’estraneità
della perdita stessa rispetto al comportamento da lui tenuto nell’esecuzione
del contratto. Infatti, primo presupposto per la liberazione del contraente
inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della
causa concreta dell’inadempimento; ed è solo dopo che il debitore abbia
provato la causa concreta dell’inadempimento che si può passare alla
valutazione della diligenza da lui prestata» (Cass. 11 giugno 1979 n.
3292, in DeJure). In dottrina, si è sostenuto che l’alleggerimento
della responsabilità del depositario a titolo gratuito incida, più
che sulla misura della diligenza, su quella del danno risarcibile
(Galasso Alfredo e Galasso Giuseppe, Deposito, in Dig. Disc.
Priv., sez. civ., V, Utet, Torino, 1989, pag. 269).

Ho fatto questa breve ricerca e con questo mi auguro di averle chiarito la situazione.

Le auguro una buona giornata,

Avv. Virginia Polidori

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