bungiorno avvocato,volevo sapere cosa occorre oltre all’assicurazione,andare a passeggio co la carrozza per strade urbane e extraurbane
- Ospite ha scritto 14 anni fa
Salve, La invito a prendere visione del "nuovo codice della strada": La legge 120 del 29 Luglio 2010 ha introdotto moltissime novità al nuovo codice della strada.
Articolo 65
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
Articolo 66
Cerchioni alle ruote
Articolo 67
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
Articolo 70
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
Articolo 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
Articolo 166
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale .
Articolo 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver
compiuto:a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o
da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al
conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti
di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h,
la cui guida sia consentita con patente di categoria A, semprechè non trasportino altre
persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse
da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa
dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente
non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed
autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di
emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è
consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque
nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all´articolo 117, comma 2-bis,
purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore
da almeno dieci anni, previo rilascio di un´apposita autorizzazione da parte del competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.14
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da
uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di
corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due
in condizione di visione notturna, presso un´autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al
conducente, un´altra persona che non sia l´accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida
deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque
viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 9 dell´articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma
2 dell´articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 5 del medesimo articolo. L´accompagnatore è responsabile del pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l´autorità
parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni
per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca
dell´autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell´autorizzazione si applicano le
disposizioni dell´articolo 219, in quanto compatibili. Nell´ipotesi di cui al presente comma il
minore non può conseguire di nuovo l´autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco
l´accompagnatore indicato nell´autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste
dall´articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del
comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a
pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del
richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; 15
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto
anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a
seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a
condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, ed E,
qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al
comma 4 dell´articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico
del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.16
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Qualora trattasi di motoveicoli e
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €155,00 a €624,00
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di
cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non
superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€38,00 a €155,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un
passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la
condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00 se
si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a
€92,00 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore,
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 14 anni fa
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