Gent.ma Avv.La rinrazio anticipatam per la risposta che mi darà.
Un conoscente è andato a fare una passeggiata con propri cavalli con un minorenne. Nel corso della medesima il cavallo del minore è caduto, il minore al momento non si è fatto nulla, poi, volendo montare nuovamente con il cavallo a terra(il tutto si è svolto nell`arco di pochi istanti)si è preso un calcio che gli ha causato seri danni, ricovero,intervento ecc ecc.
La famiglia del minore ha fatto causa per danni al proprietario del cavallo che era assicurato.Il proprietario del cavallo, dopo alcuni mesi, ha aperto un centro equestre e la assicurazione non vuole
pagare i danni poichè sostiene che la validità della medesima è solo per i privati. Ma se al momento dell`incidente il centro equestre non esisteva ancora, come può l`assicurazione negare il fatto che tutte le regolari denunce di inizio attività siano successive? Il fatto che un minore regolarmente frequenti amici con cavalli e vi monti, in caso di incidente, la colpa è da attribuire agli amici che lo lasciano montare o alla famiglia del minore che non si cura come trascorre il proprio tempo il figlio?
- Ospite ha scritto 16 anni fa
Cara Veronica,
innanzi tutto mi auguro che il ragazzino si possa rimettere quanto prima.
Per quanto concerne la posizione giuridica del tuo amico, se ho ben capito, costui aveva già stipulato al momento in cui si è verificato l’incidente una polizza assicurativa che lo copriva per danni cagionati dai suoi cavalli a terzi, poi ha deciso di aprire una attività di Circolo Ippico e quindi ha stipulato una ulteriore e diversa polizza assicurativa che lo coprisse a titolo di responsabilità civile in quanto imprenditore.
In materia si applica il codice civile ed in particolare l’art. 2052 il quale stabilisce : “Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall`animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
La giurisprudenza non è ancora ben schierata riguardo il tema della responsabilità per danni cagionati da cavalli, solo di recente cominciano a fioccare le pronunce dovute ahimè al sempre crescente numero delle cadute.
Questa la posizione della Cassazione a riguardo:
“In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell`animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto un centro ippico responsabile dei danni subiti da un`amazzone a seguito di caduta da un cavallo di proprietà del centro stesso)”.
Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2002, n. 14743
Come esimente la Cassazione richiede che il proprietario:
1)si sia spogliato giuridicamente o di fatto della facoltà di far uso del cavallo (nel nostro caso il tuo amico si sarebbe spogliato DI FATTO della facoltà di far uso dell’animale) nel senso che lo ha affidato al minore SENZA SCOPO DI LUCRO ALCUNO;
2)non abbia ingerenza alcuna nel governo dello stesso, ovvero il minore lo utilizza in maniera autonoma;
insomma potremmo operarci per cercare di esonerare il tuo amico da responsabilità… non è facile, ma tentar non nuoce!!! Potrei recuperare il testo integrale della sentenza e utilizzarlo a nostro favore!
Questa sentenza calza a pennello!!!
Ancora a nostro favore:
“La responsabilità presuntiva del proprietario dell`animale, per il danno dal medesimo cagionato, va esclusa in presenza del caso fortuito, il quale risulta comprensivo della colpa esclusiva del danneggiato. (A tale stregua è stata ravvisata la colpa esclusiva del danneggiato nella condotta di chi, passando dietro ad un cavallo, faccia cadere in terra un mazzo di chiavi nelle immediate vicinanze dell`animale), senza adottare alcuna cautela nel raccoglierlo”).
Tribunale Roma, 27 marzo 1997
Perché non provare???
Mi farebbe piacere avere un contatto con lei e vedere se possibile di risolvere la situazione.
Capisco la diffidenza verso gli avvocati, però glielo dico sinceramente: un parere scritto da parte di un esperto potrebbe essere di notevole aiuto e i costi sono tutto sommato contenuti rispetto al beneficio che si può ottenere: domani mattina sono in studio, mi trova allo 051-346389.
Per qualunque chiarimento può contattarmi via mail all’indirizzo: virginia.polidori@libero.it o visitare il sito : http://digilander.libero.it/vi.circe/
Per quanto concerne l’assicurazione il suo amico può solo contare sulla polizza stipulata ed in vigore al momento dell’incidente; dovrà tuttavia aver cura di leggere la sezione “responsabilità civile” e controllare con cura se tale polizza ricomprende i cavalli, quanti, e le tipologie di danno.
In caso affermativo si potrà attivare nei confronti dalla Compagnia.
Insomma valuti la situazione e se desidera, sarò ben lieta di assistere il suo amico, sia sul fronte assicurativo, sia su quelle giudiziale. Non ho problemi a spostarmi se necessario!
Spero di esserLe stata utile e se vorrà lasciare un piccolo contributo, sia per l’attività legale svolta sia per la tutela di cavalli e cavalieri, Le faccio presente che sono membro dell’Animal Rescue Team che si occupa di cavalli e dedichiamo i fondi che riusciamo a reperire all’aiuto e salvezza dei nostri amici (ex. Cattura di un cavallo ferito – Pineta della San Vitale, Dicembre 2007). SAREBBE MOLTO GRADITA E UTILE UNA SUA OFFERTA!!!
Coordinate bancarie per il bonifico: VIRGINIA POLIDORI, UNICREDIT BANCA – AGENZIA BOLOGNA DANTE, ABI: 02008; CAB: 02455; C/C: 000002537009; IBAN: IT 13 U 02008 02455 000002537009.
La ringrazio di cuore,
Avv. Virginia Polidori
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 17 anni fa
Prego accedi per rispondere.