Salve avv. Polidori, le scrivo per avere delle informazioni e comunque un consiglio,ho acquistato 9 mesi fa una puledra di frisone da un privato, circa un paio di mesi fa ho notato che la cavalla camminava in maniera scoordinata nel posteriore, ho attribuito la cosa al fatto che essendo puledra non coordinasse ancora bene i movimenti e quindi nn ho dato eccessivo peso alla cosa.Purtroppo la cosa e’ andata in peggioramento quindi ho chiamato il veterinario che ha diagnosticato una atassia cervicale consigliandomi di portarla a fare delle lastre specifiche.Fatte anche le lastre ho avuto la conferma della diagnosi, atassia congenita.
Ora mi hanno dato una dieta specifica da farle seguire per recuperare il recuperabile,ma nonostante questo non potra mai avere puledri perche’ essendo una cosa genetica c’e’ la possibilita’ che lo trasmetta al nascituro.
Ho chiamato la persona che mi ha venduto la puledra e lui mi ha risposto che non si sente minimam ente responsabile della cosa e mi ha proposto di ridarla indietro all’importatore che gliel’ha venduta come FATTRICE.
ORA DUE COSE 1° io non ho nessuna intenzione di dare indietro la puledra per farle fare una finaccia, purtroppo se ha questo problema non e’ colpa sua andremo avanti insieme e vedremo come arginarlo, dire risolverlo e’ impossibile.2° il tizio che me l’ha venduta non ha nessun dovere di risarcimento danni??
La saluto cordialmente e la ringrazio in anticipo per la risposta
- Ospite ha scritto 13 anni fa
In presenza di vizio redibitorio nell´ animale, il compratore può, a sua scelta, e non del venditore, in base all´ art. 1492 C.C., chiedere
• la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella restituzione dell´ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all´ atto della compravendita da parte del compratore, mentre il venditore dovrà restituire la somma pagata oppure
• la riduzione del prezzo (azione quanti minoris o estimatoria) consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata.
Tuttavia il legislatore stabilisce i termini temporali entro i quali il compratore può far valere i suoi diritti in presenza di vizio redibitorio. In tema di compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e comunque entro un anno dalla consegna dell´ animale (termine di prescrizione).
L´ art. 1496 C.C. concernente la compravendita degli animali dispone che "La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generale". In relazione alla prevalenza degli usi sul C.C. bisogna precisare che le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica nel senso che quelle indicate sono considerate gravi per uso e consuetudine. Questo non vuol dire che siano gli unici difetti che possano ritenersi redibitori in quanto, qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell´ elenco, è da considerarsi vizio redibitorio. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell´ animale, anzichè dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale : "È illegittimo e, pertanto, non applicabile l´ uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell´ animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)".
La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell´ animale, nel termine di 8 giorni dalla scoperta (e comunque prima del decorso dell´ anno della consegna, termine di prescrizione) è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. Il termine decorre, in ogni caso, dal giorno della loro scoperta.
?Ballo dell’orso
?Tic d’appoggio
?Oftalmia periodica
?Atassia spinale
?Morva
?Corneggio
?Bolsaggine
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 13 anni fa
La ringrazio tantissimo per il chiarimento.Saluti
- Ospite ha risposto 13 anni fa
Se volesse contribuire alla causa da me patrocinata per la salvezza dei trotter scarti di pista, seguo l’ippodromo di Bologna e il relativo centro di allenamento e addestramento "Hippocampus", qualunque offerta sarebbe graditissima, anche un ballone di fieno può dire tanto per noi.
Avv. Virginia Polidori
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- Avv. Virginia Polidori ha risposto 13 anni fa
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