Buongiorno, se gentilmente mi può dare qualche informazione grazie
Il proprietario dei nostro maneggio ci chiede una assicurazione … di responsabilità civile (danni che il cavallo fa all´interno del maneggio) e ci vuole fare sottoscrivere un documento di cui le scrivo le parti salienti.
"
6)Il sottoscritto dichiara di esonerare la società….. è esente da ogni responsabilità per eventuale in fortuni, incidenti o danni che dovesse subire il proprio cavallo durante e/o in dipendenza e/o in conseguenza al ricovero ad eccezione di comprovata colpa grave della società….. conforme all´art. 1229 del codice civile.
7)Il sottoscritto dichiara inoltre sempre nei limiti del sopracitato articolo, che l´esonero si intende anche nell´ipotesi di furto del cavallo o articoli da selleria.
Di conseguenza nel caso che le situazione dovessero verificarsi non comporterà al sottoscritto nessuna azione pretesa o ragione risarcitoria, riguardo la quale il sottoscritto manifesta sin da ora la propria espressa rinuncia.
8) Io sottoscritto… dichiaro di aderire al pagamento del premio annuale relativo alla polizza r.c……. a garanzia dei danni che il mio cavallo possa provocare ai cavalieri non che a cosa.
Ci chiede anche il valore commerciale del cavallo
Vorrei sapere anche l´articolo sulla custodia di cui lui è responsabile dove finisce in questo caso
Grazie E CORDIALI saluti
Tironi giovanni
- Ospite ha scritto 12 anni fa
Buongiorno.
Per quanto concerne la polizza r.c. per il cavallo, gliela suggerisco caldamente. Al di là di quello che chiede il proprietario del Circolo Ippico presso cui è stabulato il Suo cavallo, Le consiglio di stipulare una polizza per i danni che questo può arrecare a terzi (un calcio, un morso) e del resto sono polizze i cui premi non incidono gravemente sul portafogli – io ne ho una con Cattolica e pago circa 60 euro annui e ricomprende anche il cane -.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 12 anni fa
Per quanto concerne invece la scrittura di cui riporta alcuni stralci…che dire…sta a Lei decidere se accettare o meno queste condizioni.
Ricordiamo pur sempre i doveri che derivano da un contratto di custodia/deposito.
Il deposito è il contratto, disciplinato dall´articolo 1766 del Codice Civile, con il quale una parte riceve dall´altra una cosa mobile, con l´obbligo di custodirla e restituirla successivamente.
Oggetto del contratto di deposito sono quindi cose mobili o beni mobili registrati.
La causa principale del contratto è assicurare la custodia della cosa, provvedendo alla conservazione materiale e preservandola da pericoli di sottrazione, distruzione o danneggiamento. Infatti l´obbligo di custodire costituisce lo scopo esclusivo, o almeno preminente, del contratto.
Il depositario deve usare, nel custodire la cosa, la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la cura, l´attenzione e la diligenza mediamente richiesti nell´esercizio di un’attività. L´obbligo di custodire si sostanzia quindi nella detenzione e conservazione della cosa in uno spazio idoneo.
Se il depositario non riconsegna la cosa, perché persa, smarrita o distrutta, dovrà risarcire il danno subito dal depositante. Il depositario è liberato dall´obbligazione di restituire il bene solo in presenza di caso fortuito, cioè solo se fornisce la prova della inevitabilità dell´evento, nonostante l´uso della diligenza del buon padre di famiglia. Hanno rilevanza in tal senso la distruzione o la sottrazione della cosa quando il fatto non poteva né essere previsto né evitato. In caso di furto, l´inevitabilità dell´evento si ha solo quando il reato venga commesso con violenza o minaccia alle persone. Praticamente, non importa dimostrare di aver disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma il depositario dovrà invece provare che il furto è dipeso da causa a lui non imputabile e quindi oggettivamente inevitabile.
Lei vuole rinunciare a detta tutela..io non lo farei…comunque se desidera una consulenza adeguata al caso mi può contattare a questo indirizzo mail:
virginia.polidori@libero.it
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 12 anni fa
Prego accedi per rispondere.