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Mi scusi, ma avrei un uLteriore quesito,art.2052: il proprietario di un animale O CHI SE NE SERVE PER IL TEMPO IN CUI LO HA IN USO E` RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI DALL`ANIMALE ECC ECC. IN RELAZ AL QUESITO CHE lE HO POSTO NELLA MIA PRECEDENTE, SE IL MINORE AVEVA IN USO IL CAVALLO ED HA AVUTO DEI DANNI DAL CAVALLO STESSO NEL TEMPO CHE LO AVEVA IN USO( IN QUESTO CASO LE FIGURE COINCIDONO NELLA MEDESIMA PERSONA) LA COLPA NON E` DI CHI GLIELO HA DATO, MA DEL MINORE STESSO O CHI HA TUTELA SU DI LUI…

  • Ospite ha scritto 16 anni fa

Come detto nella precedente risposta:
L’art. 2052 stabilisce : “Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall`animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
La giurisprudenza non è ancora ben schierata riguardo il tema della responsabilità per danni cagionati da cavalli, solo di recente cominciano a fioccare le pronunce dovute ahimè al sempre crescente numero delle cadute.
Si configura una responsabilità a carico del proprietario alternativa a quella di cui ha in uso l`animale ( a volte addirittura concorrente).
Questa la posizione della Cassazione a riguardo:
“In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell`animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto un centro ippico responsabile dei danni subiti da un`amazzone a seguito di caduta da un cavallo di proprietà del centro stesso)”.
Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2002, n. 14743
Come esimente la Cassazione richiede che il proprietario:
1)si sia spogliato giuridicamente o di fatto della facoltà di far uso del cavallo (nel nostro caso il tuo amico si sarebbe spogliato DI FATTO della facoltà di far uso dell’animale) nel senso che lo ha affidato al minore SENZA SCOPO DI LUCRO ALCUNO;
2)non abbia ingerenza alcuna nel governo dello stesso, ovvero il minore lo utilizza in maniera autonoma;
insomma potremmo operarci per cercare di esonerare il tuo amico da responsabilità… non è facile, ma tentar non nuoce!!! Potrei recuperare il testo integrale della sentenza e utilizzarlo a nostro favore!
Questa sentenza calza a pennello!!!
Perché non provare???
Mi farebbe piacere avere un contatto con lei e vedere se possibile di risolvere la situazione.
Capisco la diffidenza verso gli avvocati, però glielo dico sinceramente: un parere scritto da parte di un esperto potrebbe essere di notevole aiuto e i costi sono tutto sommato contenuti rispetto al beneficio che si può ottenere: domani mattina sono in studio, mi trova allo 051-346389.
Per qualunque chiarimento può contattarmi via mail all’indirizzo: virginia.polidori@libero.it o visitare il sito : http://digilander.libero.it/vi.circe/
Cordiali saluti,
Avv. Virginia Polidori.

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