Chiarimento sulle responsabilità

Salve, sono un tesserato ANTE e sono socio di un club ippico affiliato ANTE in toscana. Possiedo un cavallo che tengo presso questo club pagando regolarmente la quota piena di mantenimento per l`affito e la pulizia del box e gli alimenti. In oltre essendo socio del club pago annualmente la quota sociale che mi da l`accesso al club e a tutte le sue strutture. Ovviamente presso il club c`è un istruttore e guida riconosciuto(e responsabile tecnico del club) che se chiamato a tenere una lezione in campo o a fare da guida per una passeggiata vuole (giustamente) essere pagato. A meno delle norme disciplinari, gli orari e il buon costume, gli accordi che intercorrono tra me e il club sono quelli che ho descritto. La domanda è: posso far montare il mio cavallo a chi mi pare, magari senza usare le strutture del club(fare una passeggiata)? tesserato ANTE o non, socio del club e non, senza dover rendere di conto in alcun modo (economicamente!) al club? In caso positivo (totalmente o parzialmente) come sono distribuite le responsabilità? E` chiaro che se io o chi per me si avvale delle strutture del club o pretende una lezione dall`istruttore o la guida, dovrà pagare il corrispettivo dovuto.
Se non fossi stato sufficientemente chiaro: posso ad esempio dare il mio cavallo ad un`altro socio del club, patentato ANTE, per fare una passeggiata (anche in mia assenza!) senza che questo povero disgraziato paghi qualcosa? Devo produrre qualche tipo di documentazione scritta specifica?
La prego di darmi una risposta sufficientemente indicativa in quanto mi trovo spesso a dover discutere per questo fatto con il responsabile tecnico del club che, a mio parere, sfrutta la situazione per trarre un lucro illecito.

  • Giuliano ha scritto 21 anni fa

Caro Giuliano, partiamo dall`inizio. In Toscana esiste una legge (LRT 42/2000) che stabilisce che chiunque svolga per professione l`attività di accompagnamento di singoli e gruppi a cavallo deve avere il brevetto professionale di Guida Ambientale Equestre rilasciato dalla Regione Toscana (e solo da essa) dopo la frequenza di corsi di formazione della durata complessiva di 600 ore. Nessuna norma invece esiste per l`attività in maneggio o dentro luoghi chiusi e non aperti al pubblico. Ne consegue che il responsabile tecnico del suo club, se fa l`attività di guida in passeggiata per mestiere o come attività proncipale, se non ha il brevetto professionale di Guida Ambientale Equestre compie una violazione di legge (attenzione: il fatto che lui sia tesserato ANTE o FISE o altre associazioni, il fatto che tutti quelli che accompagna siano ugualmente tesserati e soci, questi fatti non c`entrano niente. Ciò che conta è soltanto l`aspetto economico: se lui prende soldi e lo fa in maniera regolare e protratta nel tempo, lui compie una violazione di legge). Nessun patto o accordo fra privati che sia basato su una violazione di legge di una delle due parti può essere valido; tecnicamente si dice che tali accordi sono nulli, come se non fossero mai stati stipulati. Il secondo problema è invece di carattere diverso. Ammettiamo che la sua guida abbia la facoltà giuridica di svolgere questa attività; lei ha l`obbligo di pagare la prestazione della guida quando essa la svolge e così ha lo stesso obbligo il suo eventuale amico se esce in passeggiata con la guida, anche se monta il cavallo di sua proprietà. Questo perché si verifica comunque una prestazione della guida (l`accompagnare i clienti a cavallo) e tale prestazione deve essere pagata. Ma se lei (o il suo amico) esce in passeggiata da solo nessuno può farle pagare alcunché, a condizione che lei abbia titolo pieno di possesso del suo cavallo (se invece il suo cavallo è in fida o mezza fida o altre figure simili con il Centro Ippico, allora lei non ha il pieno possesso dell`animale). Lei può uscire in passeggiata da solo o con altri amici: se la guida non effettua la prestazione (accompagnarvi) nessuno deve pagare niente. Possono esistere norme regolamentari interne al suo Centro Ippico che proibiscono il fatto di uscire in passeggiata senza la guida? No, non possono esistere. Possono esistere orari specifici per svolgere l`attività e per usufruire dei servizi del Centro, ma non possono esistere limitazioni alla libertà personale e alla libertà di utilizzo del proprio animale. Se tali norme esistono sono illegittime e lei deve fare atti formali verso gli organi dirigenti del Centro per farle rimuovere. Terzo problema: di chi sono le responsabilità. La regola generale è che la responsabilità è individuale, ovvero è responsabile chi in quel momento monta il cavallo. E` anche responsabile la guida (se c`è, e – da un punto di vista penale – anche se non è “abilitata“ secondo le norme vigenti) per ciò che attiene la sua attività (non a caso la Legge Regionale Toscana citata obbliga le Guide Ambientale Equestri, per esercitare la professione, ad essere muniti di una polizza di assicurazione specifica per responsabilità civile derivante dall`attività professionale). E` infine responsabile il proprietario del cavallo che affida l`animale ad un terzo se è provato che il proprietario sapesse o dovesse sapere che il cavallo era pericoloso o indomito, o notoriamente recalcitrante e/o che il cavaliere cui ha affidato il cavallo era evidentemente incapace di gestirlo e montarlo o inabile o di salute precaria o psichicamente instabile, ecc. Spero di averle chiarito i dubbi. Se ancora c`è qualcosa da approfondire mi scriva ancora. Marco Laurenti

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