buongiorno,qualche settimana fa un agriturismo vicino a casa mia mi ha chiesto di collaborare con lui offrendo passeggiate a cavallo. io ho tre cavalli, monto da 13 anni, ma possiedo solo la A1.per essere a posto dal punto di vista legale è necessario che consegua altri patentini e/o brevetti di accompagnatore per poter far fare passeggiate ai clienti? oppure c`è la possibilità di stipulare semplicemente un`assicurazione che mi copra in caso di eventuali danni,cadute…premetto che abito in piemonte e che non ho intenzione di creare un vero e proprio centro ippico associato.grazie per l`aiuto,cordiali saluti.
- cri ha scritto 21 anni fa
Caro amico, in Piemonte esiste una legge regionale (la n° 41/1989) che disciplina l`attività professionale dell`accompagnare clienti a cavallo (può anche darsi che negli ultimi mesi questa legge sia stata modificata). Ciò significa che per svolgere questa attività contro compenso lei deve possedere il brevetto professionale rilasciato dalla Regione (e dagli Enti da essa delegati) in base a quella legge.
Se anche lei dovesse svolgere questa attività senza compenso, può farlo – se non ha il brevetto della Regione – solo all`interno di strutture associative e solo ed esclusivamente in favore dei soci di quelle strutture. In altre parole, se lei prende soldi per accompagnare persone a cavallo deve avere il brevetto della Regione; se lei non prende soldi può accompagnare soltanto all`interno di associazioni. Ad esempio se opera in un Centro ANTE lei potrà accompagnare esclusivamente persone che siano socie di quel Centro ed anche tesserate (cioé patentate) ANTE. LO stesso vale per la FISE o per ENGEA o per UISP o per tutti gli altri. Per sapere quali brevetti associativi deve avere (se fa questo tipo di attività, ripeto completamente gratuita) deve rivolgersi all`Associazione nazionale di riferimento della struttura che lei ha scelto. Se quindi quell`agriturismo è associato ANTE dovrà rivolgersi all`ANTE e così via.
Tuttavia poiché si tratta di un agriturismo (che è un`azienda commerciale, ovvero un`azienda agricola a titolo principale che svolge anche ricettività turistica) immagino che l`attività che lei va a svolgere non sia affatto gratuita e che quindi i clienti pagheranno per le passeggiate (anche se non danno soldi a lei ma al titolare dell`agriturismo il risultato è lo stesso) e non saranno certamente persone che svolgono attività associativa ma in realtà esclusivamente turistica. Ne conseguirebbe che lei senza il brevetto regionale non può operare.
So già che molti (o tutti) i vari “esperti“ delle associazioni – federazioni equestri (FISE, ANTE, ENGEA, ecc.) le diranno che quanto ho scritto non è vero; io però (a differenza di loro) le ho dato un riferimento legislativo specifico; cerchi la legge, la legga con attenzione, verifichi in Regione Piemonte che non sia stata cambiata o aggiornata e poi chieda direttamente agli uffici della Regione come comportarsi, chiedendo sia al settore turismo che a quello agricoltura (lo sport – come lei può facilmente immaginare – non c`entra niente). Dopo avrà notizie che spero saranno precise, circostanziate e verificate.
Cordiali saluti
Marco Laurenti
- Marco Laurenti ha risposto 21 anni fa
Giusto quello che scrive l`esperto, ma c`è una piccola considerazione da fare che, all`atto pratico, non è tanto piccola.
L`esperto considera l`attività dell`accompagnatore equestre solo dal punto di vista Regionale ed amministrativo. Accompagnare i clienti in passeggiate in campagna nelle regioni che hanno una legge regionale sul turismo o similari è solo un reato amministrativo che si estingue con il pagamento di una ammenda. Nessuno vieta a nessuno di fare l`accompagnatore gratis e senza qualifiche in nessuna parte d`Italia.
La cosa investe altre problematiche e ben altri codici, in particolare il Codice Civile e quello, nella peggiore delle ipotesi, Penale.
Infatti solamente il fatto di dire a tre amici:- Venite con me che vi faccio fare una bella passeggiata!. mi qualifica “guida“ e per il C.C. ed il C.P. sono responsabile di quello che può accadere durante la passeggiata; infatti se succede un incidente ed uno degli “amici“ si fa male e da la colpa a me perchè l`ho portato in un posto che ritiene pericoloso sono gatte da pelare. Cose che le leggi regionali non comprendono ma sono comprese nel CC. articoli n° 2050 e 2052. Infatti in questi articoli si dice chiaramente che se faccio “cocci“ devo pagare i danni a meno che…riesca a dimostrare che si è trattato di un caso fortuito. Come si fa a dimostrare ciò?. Un brevetto tecnico di una associazione seria e riconosciuta come l`ANTE o la FISE, è già un documento che fa capire al giudice che la guida è un esperto e che conoscendo le problematiche ha senz`altro…“ messo in atto tutte le accortezze affinchè il fatto non si verificasse!“. Consideriamolo, se volete, una perizia “ante facto“ delle abilità tecniche dell`accompagnatore. Quindi rispondendo a Cri possiamo dire che la patente A1 non riveste titolo tecnico (occorre almeno una A2 o B) ma se si rivolge all`ANTE od alla FISE per ottenere un brevetto di Accompagnatore Equestre (altre associazioni le sconsiglierei) può, se munita di una buona assicurazione (attenzione che copra bene i rischi che ci interessano) fare benissimo l`attività purchè sempre a scopo ludico addestrativo (gratis).
- dunia ha risposto 21 anni fa
Leggo soltanto adesso la risposta di Dunia e resto senza parole. Non avevo mai visto simili interpretazioni della legge ! In altre parole è come se Dunia dicesse: poiché il determinato reato (penale ad esempio) è stato “depenalizzato“ (linguaggio giuridico che significa semplicemente che la pena per quel reato non è più il carcere ma soltanto una sanzione pecuniaria) allora si può tranquillamente e serenamente compiere quel reato perché “in fin dei conti“ la pena è soltanto una sanzione ! Sono veramente esterrefatto!!
Cara Dunia, evitiamo di raccontare frescacce, le quali nel nobile mondo dell`equitazione sono pane quotidiano ma nel mondo reale (quello di tutte le persone normali) restano appunto frescacce. La legge regionale del Piemonte interviene su un argomento che è competenza esclusiva della Regione (se tante volte non lo sapesse) e ciò in seguito alla modifica del titolo V della Costituzione italiana. Sulla materia del turismo può legiferare soltanto la Regione ed infatti la legge regionale del Piemonte ha piena e totale efficacia. Chi la contravviene commette un reato, indipendentemente poi dalla sanzione prevista. Se lei vuole consigliare ad un nostro amico del forum di commettere un reato faccia pure, ma lo dica chiaramente.
Mi pare poi che lei non abbia le idee molto chiare, visto che alla fine della sua lunga argomentazione conclude dicendo che con i cosiddetti brevetti tecnici delle Federazioni si può fare solo attività gratuita e questo non mi pare proprio il caso di Cri e della sua domanda. Quindi, potrei concludere, quanto tempo sprecato per dare una risposta (sbagliata) che non c`azzecca proprio niente con la domanda … !
Infine come fa lei a dire che “ANTE e FISE“ vanno bene e tutti gli altri no? Cos`hanno in merito a questo specifico argomento in più l`ANTE o la FISE rispetto a qualsiasi altra Associazione? Sarei curioso di leggere una sua risposta in merito.
Marco Laurenti
- Marco Laurenti ha risposto 21 anni fa
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