Con l’aiuto di Ferruccio Badi e dell’Avvocato Silvestri, ricostruiamo quali sono le norme che regolano l’andare a cavallo per le strade di nostri paesi, con un occhio di riguardo all’importanza di accompagnare sempre nei trekking bambini e ragazzi…
Tutto parte da una domanda della nostra lettrice Lucia nel form L’ESPERTO RISPONDE di Ferruccio Badi il 18 ottobre:
“salve,
abbiamo una controversia nel nostro paese perchè tutti i ragazzi del nostro centro ippico quando escono in passeggiata in gruppo con l’isruttore indossando sempre cap e corpetto di protezione vengono derisi dai coetanei ch possessori di cavalli escono senza nessuna protezione e assicurazione di qualsiasi tipo. Lei in una discussione interviene citando un articolo del C.C. mi potrebbe illustrare quale? Perchè il codice della strada con l’art. 115 non aiuta in nessun modo. grazie”
Con un po’ di ricerce e con l’aiuto dell’avvocato Silvestri, presidente Fiterec-Ante Lazio, Ferruccio Badi nei giorni scorsi ha risposto alla nostra lettrice con le normative in vigore nel Codice della Strada e nel Codice Penale.
La loro risposta è utilissima per tutti noi, amanti dei trekking a cavallo, la riportiamo di seguito, buona lettura a tutti e buoni viaggi “sempre in sicurezza”.
L’art. 115 del Codice della strada, attualmente in vigore, recita:
“1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
A) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali.”
Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.
Appare evidente che i requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade siano tre: l’attitudine fisica, quella psichica e il compimento del quattordicesimo anno di età.
Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, sia delle persone che guidano degli animali, sia dei terzi.
L’animale, si differenzia dal veicolo a motore poiché – oltre a essere vivo – è munito di un proprio cervello ed è quindi in grado di prendere decisioni che possono comportare pericolo per l’incolumità delle persone: deve quindi essere guidato da persona capace di imporgli il proprio volere e di ricondurlo all’ordine.
Consegue l’individuazione delle caratteristiche fondamentali, minime per poterlo fare. L’aver lasciato una triplice individuazione della qualità, in realtà restringe ancor più le possibilità di conduzione: un quattordicenne potrà pure condurre un cavallo attaccato al calesse, ma certamente non un attacco di sei cavalli, perché si riconoscerà sicuramente la sua incapacità fisica e psichica a farlo.
Così come non gli si potrà dare un cavallo particolarmente bizzoso o anche pericoloso.
La norma non prevede la possibilità che il minore possa comunque condurre un animale – in strada – se in gruppo o accompagnato dai genitori o da persona qualificata: in base al principio secondo cui “quod non est in actis, non est in mundo” non vi è possibilità alcuna di aggirare il dettato normativo.
Non riteniamo infatti che si possa applicare l’art. 184 del Cd.s. il quale al n.ro 1 dispone: “per ogni due animali da tiro… da soma o da sella … occorre almeno un conducente…”: l’abilitato che tenga il cavallo alla longhina non sopperisce al dettato di cui all’art. 115 del C.d.s. poiché l’animale, seppur montato da persona non idonea, viene in realtà tenuto da chi ha le redini nella mano e quindi sarebbe questi, in realtà a guidarlo.
Potrebbe comunque valere nelle ipotesi di attraversamento stradale (da terreno privato ad altro terreno privato) trattandosi di pochi metri.
La normativa del Codice della strada riguarda, appunto, le strade, poiché all’art. 1 del medesimo Codice: “La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitari e in materia.”
Il codice, all’art. 2, classifica le strade secondo, dapprima, un principio generale: “1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” e poi uno dettagliato “2.
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A. Autostrade
B. Strade extraurbane principali
C. Strade extraurbane secondarie
D. Strade urbane di scorrimento
E. Strade urbane di quartiere
F. Strade locali”
Vi sono poi le strade private, quelle che non hanno un pubblico interesse in quanto non transitate dalla collettività e che non portano a posti di interesse generalizzato: queste strade possono venir chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali appunto possono interdire l’accesso ai terzi.
Per questa tipologia di strade non si applica la normativa del C.D.S., perchè proprietà privata.
Per espressa dizione di legge, art. 175 C.d.s., gli animali non possono circolare in autostrada, ma solamente, debitamente custoditi, nelle aree di servizio e di sosta della medesima.
Il codice regolamenta anche la sosta degli animali, all’art. 160: “Salvo quanto disposto dall’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.”
L’art. 672 del Codice penale è stato depenalizzato dall’art.33 della L.689/81, il che comporta solamente una sanzione amministrativa e non di dover subire un procedimento penale ed è relativa alla omessa custodia o malgoverno di animali (tutti, non solo i cavalli): “Chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000”.
Al secondo comma viene perseguito con la medesima sanzione chi:
“1) in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corso o li lasci comunque senza custodia, anche se non disciolti o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo la incolumità delle persone”. Questo ultimo comma è applicabile a tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche all’automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma, di fronte a un cavallo che dia segno di spavento.
L’art. 141 del Codice della strada, impone al guidatore di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali, al suo avvicinarsi diano segno di spavento. Così come, al n.ro 7, citato articolo, anche il conducente di un animale da sella deve tenere una velocità adeguata al traffico e alla visibilità. Non si può gareggiare in velocità nè costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico: quindi vi è l’obbligo di tenere la destra estrema e di procedere in fila indiana.
Pertanto per “uscire” a cavallo vale quanto recitato dall’art.115 del codice della strada.
Non esiste nè Forestale nè altri che possano limitare oltre i requisiti richiesti. Possono controllare che vengano rispettati eventuali divieti presenti con apposita segnaletica.
Se all’interno di proprietà private e/o pubbliche (parchi, ecc.) può – se segnalato nel regolamento di accesso – essere richiesta una patente di equiturismo di qualsiasi ente, a salvaguardia dei requisiti di legge nei confronti di altri utenti.
La lettrice fa sicuramente bene ad adottare tutte le norme di sicurezza quando porta in passeggiata i minorenni ma non vi è un obbligo di legge a farlo ne tantomeno lo richiedono le Federazioni di riferimento in quanto i trekking a cavallo rientrano in attività ludico addestrativa mentre è obbligatoria la dotazione di sicurezza per le attività agonistiche.
Giudice internazionale A.Q.H.A., A.P.H.A. etc, istruttore ed addestratore ha da sempre avuto ottimi capostipiti tanto da aggiudicarsi sempre riconoscimenti nelle più svariate competizioni