garanzia su di un cavallo

signor roberto buona sera,volevo porle una domanda che,potrebbe sembrare stupida: quando si accuista un cavallo/pony ,esiste una garanzia ,che mi assicuri,oltre alla visita del veterinario,che l`animale sia in buona salute? se si per quale durata di tempo? cordialmente la ringrazio e le porgo i miei saluti ginko

  • ginko ha scritto 17 anni fa

non è stupida la sua domanda anche se incappare nella legge spesso porta a lungaggini che esasperano: il mio primo consiglio è di pagare la metà del prezzo pattuito e saldare dopo almeno un mese.
comunque:
Per vizio redibitorio s’intende una malattia o difetto che dia al compratore il diritto di poter ottenere la risoluzione del contratto di compravendita di un animale.
Il vizio o difetto redibitorio, a termini di legge, deve rispondere alla seguenti condizioni:

1. Essere di tale gravità da rendere l’animale non atto o meno atto all’uso cui è destinato;
2. Essere preesistente all’epoca della vendita;
3. Essere occulto, in modo che il compratore si trovi nell’impossibilità di rilevarlo autonomamente.

I doveri che conseguentemente incombono al venditore e i diritti che competono al compratore costituiscono la così detta garanzia, che viene distinta in legale, consuetudinaria e convenzionale.

Le prime due sono regolate dal codice civile nei seguenti articoli:
Art. 1490. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491. Non è dovuta alcuna garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1495. Termini e condizioni per l’azione.
Il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

Art. 1496. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Art. 1497. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

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